Modello Organizzativo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

Edizione Data
1a edizione 4 febbraio 2013
2a edizione 15 febbraio 2016
3a edizione 10 Maggio 2023

INDICE

A) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. PREMESSA

2. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO

6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

7. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

8. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETT. E)

ALLEGATO “CATALOGO ESTESO DEI REATI PRESUPPOSTO”

B) MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI SENSIBILI

C) PROTOCOLLI

  • PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • PROTOCOLLO REATI SOCIETARI
  • PROTOCOLLO REATI INFORMATICI
  • PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
  • PROTOCOLLO IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

D) PROCEDURA WHISTLEBLOWING

A) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

1. PREMESSA

La Società ha costruito a livello globale una reputazione come azienda che si impegna nel rispetto di elevati standard etici e ritiene importante che ogni dipende abbia la responsabilità di agire con integrità, onestà e correttezza per tutelare il buon nome e l’attività.

A tal fine, Goodyear Tires Italia S.p.A. (“GTI” o la “Società”) adotta il Business Conduct Manual (“BCM”) ovvero il manuale di condotta aziendale globale adottato da tutte le società del Gruppo Goodyear nel mondo, nonché le disposizioni di legge applicabili ai sensi della legislazione italiana ivi incluso il Decreto Legislativo 231/ 2001 e s.m.i. sulla cui base è stato adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (il “Modello”) come meglio descritto nella Sezione 2.

I principi etici di comportamento sono contenuti nel Business Conduct Manual, nel Code of Ethics, nella Policy Anticorruzione nonché nelle altre Policy del Gruppo che unitamente al Modello costituiscono complessivamente il “Programma di Compliance”.

Tali documenti contengono i principi fondamentali della Società e le linee guida relativamente alla condotta da adottare nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa; contengono altresì i principi di comportamento in relazione ad eventuali aree a rischio etico. Si sottolinea, dunque, che tali principi mirano ad evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto 231 - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della Società.

 

2. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL’8    GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito il “Decreto 231”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:

(a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente (soggetti in posizione di vertice, “apicali”);

(b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati alla lettera (a) (soggetti subordinati).

L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità rappresenta un punto chiave del Decreto 231. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti “apicali” i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo dell’ente (Amministratori e Sindaci), il Direttore Generale, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale (ad es., i direttori esecutivi, i dirigenti con particolari qualifiche e funzioni), il datore di lavoro (o, a seconda della struttura dell’ente, i datori di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), i preposti alle sedi secondarie o ad unità locali dotate di autonomia funzionale e finanziaria. I soggetti “subordinati” sono le persone tenute ad eseguire le direttive dei soggetti apicali o sono soggetti alla loro vigilanza.

Si tratta di un ampliamento della responsabilità che coinvolge nella punizione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito o nel cui interesse l’illecito è stato commesso.

Il “vantaggio” o “interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l’ente essere responsabile per il sol fatto che l’illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio per l’ente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del Decreto 231, la responsabilità sussiste anche quando:

- l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

- il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

 

Ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del Decreto 231, l’ente non risponde se i soggetti apicali o i soggetti subordinati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

2.2 I REATI PRESUPPOSTO

Rispetto al nucleo originario di fattispecie rilevanti introdotto nel 2001, l’elencazione dei Reati Presupposto della responsabilità dell’Ente è stata notevolmente ampliata ed è in continua espansione.

Tra le ultime integrazioni del catalogo dei Reati Presupposto, si segnalano:

la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. Spazza Corrotti), che ha introdotto il “Traffico di influenze illecite” ex art. 346 bis cod. pen. (così come modificato dalla medesima novella legislativa) tra i reati presupposto di cui all’art. 25 del Decreto, nonché inasprito l’apparato sanzionatorio per l’ente in caso di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento normativo in parola si segnala anche per aver reso perseguibili ex officio i delitti di “Corruzione tra privati” e Istigazione alla corruzione tra privati”;

la Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, che ha introdotto tra i reati presupposto le fattispecie di “Frode in competizioni sportive” e di “Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, richiamandole al nuovo art. 25 quaterdecies del Decreto;

la Legge 18 dicembre 2019, n. 105, recante misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha introdotto all’interno dei reati presupposto richiamati dall’art. 24 bis del Decreto la fattispecie di “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, di cui all’art. 1 comma 11, della Legge 105/2019;

la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019,

n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha comportato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25-quinqueisdecies, rubricato “Reati tributari”, che estende la responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), all’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” che ha introdotto tra i reati presupposto le seguenti fattispecie: i. Frode nelle pubbliche forniture” (356 cod. pen., richiamato all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001), ii. Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (rispettivamente ex artt. 314, comma 1, 316, 323 cod. pen., richiamati all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001), iii. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (ex artt. 4, 5 e 10 quater del D.lgs. 74/2000, commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea allo scopo di evadere l’Iva, richiamati all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); iv. Reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 (richiamati al nuovo art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

Attualmente, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente sono riconducibili alle categorie indicate nella seguente tabella:

 

Art. 25-ter

Reati societari

Art. 25-quater

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle

leggi speciali

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies

Reati di abuso di mercato

Art. 25-septies

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-nonies

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Art. 25-undecies

Reati ambientali

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Art. 25-

quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati

a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-

quinquiesdecies

Reati tributari

Art. 25-

sexiesdecies

Reati di contrabbando

L. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nell’ambito della filiera degli

oli vergini di oliva

L. 146/2006

Reati transnazionali

 

2.3 LE SANZIONI

Riassumendo le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione del reato o del tentativo richiamate al precedente paragrafo 1.2, sono:

(a) sanzioni pecuniarie: l’operatività della sanzione pecuniaria è “indefettibile”. Pertanto, le sanzioni pecuniarie si applicano sempre per ogni illecito ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria.

Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le sanzioni sono applicate dal giudice in base al criterio della commisurazione, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche dell’ente nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività riparatoria attuata dall’ente a seguito della commissione del reato. Sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto od il profitto conseguito dall’ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato);

(b) sanzioni interdittive: a differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano “congiuntamente” alla sanzione pecuniaria soltanto se espressamente previste dalla legge (per la specifica fattispecie delittuosa) e soltanto se ricorrono le condizioni previste nel Decreto 231 ossia l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da dipendenti (a causa di gravi disfunzioni organizzative) oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

 

Le sanzioni interdittive contemplate all’art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

-  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Le sanzioni interdittive possono paralizzare l’attività dell’ente (come nel caso dell’interdizione dallo svolgimento dell’attività) e quindi consistere in sanzioni incapacitanti oppure possono condizionare l’attività dell’ente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca o sospensione di licenze, ecc.) o con la sottrazione di risorse finanziarie (esclusione da agevolazione e revoca di quelli già concessi).

 

Il regime ordinario delle sanzioni interdittive è quello della temporaneità delle stesse che sono quindi applicate secondo la durata stabilita nel Decreto 231, sebbene per alcune ipotesi di particolare gravità la sanzione interdittiva può essere applicata in via definitiva (art. 16 del Decreto 231). Presupposto per l’applicazione di una sanzione interdittiva definitiva è la reiterata applicazione di misure interdittive temporanee in un determinato arco temporale (irrogazione della stessa sanzione per 3 volte negli ultimi sette anni).

 

Le sanzioni interdittive possono altresì essere applicate in via cautelare e in particolare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto 231);

(c) la confisca: si tratta di una sanzione autonoma ed obbligatoria ed è sempre disposta con la sentenza di condanna. La confisca ha per oggetto il prezzo od il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca mira a contrastare lo sfruttamento dell’illecito a fini di lucro;

 

(d) la pubblicazione della sentenza: la sanzione può essere disposta dal giudice soltanto quando viene irrogata all’ente una sanzione interdittiva.

 

2.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente.

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231) l’ente non risponde se si dimostra che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall’ente;

- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti.

 

L’art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, stabilendo che il modello deve:

- individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. “mappatura dei rischi”; ciò presuppone l’analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività “a rischio reato”, ma anche per determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all’interno dell’ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionale il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

Con specifico riferimento ai soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza dei predetti obblighi, qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

 

Ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla “natura ed alla dimensione dell’ente”, misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. A tal fine, l’efficace attuazione del modello richiede:

un’attività di verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull’adozione del modello sono previste all’art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale si presumono conformi ai requisiti di legge i modelli di organizzazione predisposti in base alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 180001: 2007

 

Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio – Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 231.

 

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

 

(a) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ – AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

La Società ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 (il “Modello”), affinché coloro che operano nella Società osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, un comportamento tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e nelle altre disposizioni di legge.

 

Il Modello è stato approvato ed adottato da Goodyear Tires Italia S.p.A. (ora Goodyear Tires Italia S.p.A.) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2013.

 

Contestualmente all’approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello (l’“Organismo di Vigilanza”) in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e nominato i componenti.

 

Le modifiche ed integrazioni del presente Modello rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione.

 

(b) LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Per la costruzione del Modello e il suo successivo aggiornamento, la Società si è basata:

- sulle prescrizioni del Decreto 231, ivi compresi i cambiamenti legislativi e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa conseguente da reato;

- sulle Linee Guida di Confindustria, edizione marzo 2008, redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia recanti indicazioni per l’adozione e per l’attuazione dei modelli[1];

- sul proprio sistema di corporate governance e sulla sua realtà organizzativa, con particolare riguardo agli organigrammi e alle funzioni, responsabilità;

- sulle policy, procedure e sui sistemi di controllo già applicati da La Società, in quanto idonei a valere come protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della Società e, pertanto, efficaci misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto 231.

 

Per la costruzione del Modello, si sono tenute delle riunioni preliminari con consulenti esterni al fine di valutare e definire l’approccio per la costruzione del Modello e le attività da svolgersi, tra cui:

- l’analisi della realtà aziendale e dei controlli esistenti tramite l’acquisizione di documentazione ed interviste ai responsabili di funzione in modo da procedere ad una completa mappatura delle attività aziendali;

- l’analisi dei profili di rischio e valutazione del sistema di controllo interno;

- la successiva integrazione/adeguamento del sistema di controllo, con elaborazione della documentazione relativa al Modello.

 

Quindi, con il supporto dei vertici aziendali, è stata raccolta la documentazione rilevante per la mappatura delle aree sensibili a rischio reato ai sensi del Decreto 231, tra cui, la seguente documentazione:

- gli organigrammi;

Job Descriptions;

- le policy e procedure del Gruppo e/o della Società a presidio dello svolgimento delle attività aziendali;

- la documentazione contrattuale e societaria.

 

In particolare:

(a) l’analisi della realtà aziendale è stata effettuata tramite l’esame della documentazione e lo svolgimento di interviste ai responsabili di funzione ed al personale, utilizzando un Questionario all’uopo predisposto, agli atti della Società. unitamente al documento “Esiti del Questionario”.

Le interviste hanno consentito di mappare la realtà aziendale, sia sotto il profilo della struttura che dell’operatività aziendale, e verificare – tra l’altro - lo stato di effettività, efficacia ed osservanza delle procedure aziendali.

Si è pertanto provveduto alla predisposizione del documento “Mappatura delle aree aziendali sensibili” che identifica in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità possono verificarsi gli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231.

In particolare, la “Mappatura delle aree aziendali sensibili” di cui alla Sezione B del presente Modello individua:

- i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;

- le macro aree/settori di attività aziendali che appaiono rilevanti ai fini dei reati contemplati;

- nel dettaglio, gli ambiti/funzioni aziendali interessati dai processi a rischio reato (tenendo conto dei diversi profili degli esponenti aziendali interessati e, in particolare, dei soggetti apicali e dei soggetti subordinati), con l’indicazione – ove pertinente – dei potenziali enti pubblici coinvolti;

- a mero titolo esemplificativo, la casistica delle possibili modalità di realizzazione del reato o di partecipazione nello stesso, nonché le possibilità finalità di realizzazione della condotta illecita.

Per i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, atteso che la loro commissione può riguardare ogni funzione aziendale, l’indagine ha riguardato la struttura organizzativa della Società nel suo complesso, non essendo possibile escludere apriori alcun ambito di attività (come suggerito da Confindustria nelle Linee Guida). Particolare attenzione è stata data alle attività svolte dagli addetti alle vendite, ivi comprese le visite presso le sedi dei clienti, ed ai rischi risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi predisposto della Società Si è inoltre tenuto conto della circostanza che la Società non svolge attività di produzione.

L’individuazione delle aree a rischio ha rappresentato un’attività fondamentale per la costruzione del Modello della Società.

Per la mappatura delle aree a rischio, si è tenuto conto della storia e delle vicende della Società e, in genere, delle caratteristiche dei soggetti operanti nei settori di business nel quale la medesima opera. Particolare attenzione è stata posta ai processi finanziari.

 

(b)    a seguito della mappatura dell’aree aziendali (di cui alla Sezione B) a rischio e delle potenziali modalità di attuazione dei reati nelle diverse aree aziendali, è stata condotta l’analisi del sistema di controllo interno per verificare, in particolare:

· l’esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;

· l’esistenza e l’adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;

· il rispetto e l’attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;

· l’esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale; e

· l’esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività “critiche” in relazione al Decreto 231.

La valutazione del sistema di controllo interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231.

(c)    in base all’esito delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello alcune fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 non sono state ritenute, allo stato, rilevanti per la Società; tra di esse:

- i delitti contro la persona (art. 25 quater del Decreto 231- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 583 c.p)

- i delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, reati in materia di pornografia e le altre fattispecie delittuose contemplate nell’art. 25-quinquies del Decreto 231). In proposito, a titolo indicativo, si segnala che si è considerato e valutato che la Società non svolge attività nel settore editoriale o audiovisivo né svolge attività per via telematica; sono state inoltre valutate le difficoltà di individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio da parte della Società derivante dalla commissione di tali reato come, ad esempio, nell’ipotesi del reato di “iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

- i reati di falsificazione in monete, in carte di pubblico credito, valori di bolli e strumenti o segni di riconoscimento;

- i reati di market abuse;

- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. In proposito, a titolo indicativo, si segnala che il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-quinquies non è stato ritenuto rilevante per la Società atteso anche che ai fini della configurabilità di tale delitto è richiesto un duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento della fattispecie di reato.

A presidio dei predetti reati, la Società ha comunque considerato primario condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, prevedendo specifici protocolli preventivi ad integrazione del Modello. Gli stessi reati sono stati comunque inseriti nella Mappatura delle aree sensibili a rischio reato.

Altre fattispecie di reato sono invece risultate di remota commissione o di improbabile realizzazione, come per i delitti: (i) in materia di marchi e brevetti (contraffazione, alterazione, e uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, importazione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); (ii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore; (iii) i reati ambientali atteso che la Società non svolge attività di produzione e la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. n. 152 del 2006 avviene in forma associata tramite la partecipazione al Consorzio Ecopneus; (iv) il reato di frode contro le industrie nazionali attesa la tipologia di tale reato; (v) il reato di cui all’art. 25-decies.1 (induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci), per il quale non sono stati riscontrati specifici profili di rischio e (vi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I predetti reati sono comunque espressamente previsti nella Mappatura delle aree sensibili a rischio reato ed a presidio dei predetti reati, la Società ha comunque considerato primario condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, prevedendo specifici protocolli preventivi ad integrazione del Modello.

La Società si impegna comunque a svolgere un’attività di continuo monitoraggio delle aree sensibili a rischio reato, aggiornando di conseguenza la Mappatura delle aree sensibili.

 

(c) LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ

Il Modello della Società si prefigge di:

- migliorare la corporate governance della Società, riducendo i rischi di commissione di reati;

- rendere consapevoli i dipendenti interessati e quanti operano per la Società che la commissione di un reato (o anche il tentativo) – anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse della Società -  rappresenta una violazione del Modello della Società e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore del reato, ma anche nei confronti della Società;

- individuare i comportamenti che sono condannati da La Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui la Società intende ispirarsi ed attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;

- consentire il monitoraggio dei settori di attività a rischio reato e l’intervento tempestivo per prevenire ed impedire la commissione dei reati;

- prevenire la commissione di reati.

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello:

· il Business Conduct Manual adottato dal Gruppo Goodyear e le relative policy del Gruppo nonchè le procedure adottate dalla Società atte a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle attività aziendali;

· i principi e le disposizioni contenuti nel Modello (il Modello illustra - tra l’altro - le disposizioni del Decreto 231, la funzione del Modello della Società, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni);

· la Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili;

· i principi e le disposizioni contenuti nella documentazione di cui al Programma di Compliance della Società;

· i protocolli predisposti ai fini del Decreto 231 (parti speciali e protocolli) e le regole aziendali e di corporate governance adottate in conformità alle disposizioni di legge;

· il sistema disciplinare;

· il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (una volta redatto dall’Organismo di Vigilanza, a seguito del suo insediamento).

 

I predetti principi, regole, procedure, protocolli, policy e sistemi costituiscono, nel loro insieme, il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato della Società e che coloro che operano per la Società sono tenuti a rispettare.

 

3.2 CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETA’

 

(a) PREMESSE

La Società fa parte del Gruppo Goodyear, leader mondiale nella produzione di pneumatici.

La Società, con sede legale in Assago (MI), Milanofiori, Strada 4, Palazzo A9, occupa circa 150 dipendenti ed è strutturata in due Business Units principali (Consumer, Commercial) e dalle funzioni di supporto (Supply Chain, Technical Claims, Procurement, Finance, IT, Legal, Communication, HR).

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, la Società ha per oggetto il commercio attraverso l’acquisizione, l’importazione, l’esportazione e la distribuzione, sia all’ingrosso che al dettaglio, di pneumatici in genere e di ogni altro prodotto fabbricato, in tutto o in parte, con gomma naturale o sintetica, di attrezzature, macchinari, apparecchi, strumenti e prodotti connessi con l’industria della gomma, di oggetti di natura promozionale, nonché l’acquisizione e la cessione di know-how e di tecnologie e la prestazione di servizi relativi e/o funzionali a tale attività. Il tutto con esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi.

 

(b) SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETA’

Lo Statuto prevede i seguenti organi sociali:

· l’Assemblea dei Soci;

· il Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri;

· il Collegio Sindacale.

Con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel relativo registro.

 

(c) I SOCI E L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci, regolarmente costituta rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei Soci le materie ad essa demandate dalla legge e dallo Statuto.

Il funzionamento delle Assemblee e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dallo Statuto sociale della Società e dalle disposizioni di legge.

 

(d) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

L’amministrazione della Società è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti (di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Amministratore Delegato ai quali sono attribuiti specifici poteri) ed investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano ai Soci.

I compiti e poteri di amministrazione e controllo risultano ripartiti in seno al Consiglio in ossequio a quanto previsto nello Statuto sociale, nonché attribuiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi componenti del Consiglio, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Istituzionalmente, l’Amministratore Delegato assicura operativamente che la gestione della Società (nel suo complesso) sia in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio della Amministrazione e in coordinamento con le decisioni strategiche del Gruppo. L’Amministratore Delegato assicura quindi lo sviluppo della Società nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi societari.

Inoltre, l’Amministratore Delegato – in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008- svolge i compiti e le funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dei luoghi di lavoro e dell’ambiente, interno ed esterno, ed assicurano – anche tramite le funzioni aziendali incaricate - la diffusione della politica della qualità.

La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, e il potere di firma sociale spettano, secondo quanto stabilito nello Statuto, al Presidente del Consiglio e all’Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferiti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l‘Amministratore Delegato possono, entro i limiti dei poteri ai medesimi conferiti, nominare procuratori per specifici atti e categorie di atti, determinando i loro poteri ed eventualmente la loro remunerazione.

 

(e) COLLEGIO SINDACALE

La Società ha affidato le funzioni dell’organo di controllo a un Collegio Sindacale in conformità a quanto consentito dallo Statuto sociale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto previsto nello Statuto sociale e nelle disposizioni di legge per le società per azioni, assicurando in ogni caso che tutti i componenti del Collegio Sindacale non si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza.

Il Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni di legge, vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercita i propri doveri e poteri, in autonomia, senza alcuna ingerenza da parte di qualsiasi esponente della Società.

 

(f) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’attività di revisione legale dei conti è svolta dalla società di revisione iscritta nel relativo registro, all’uopo incaricata dall’Assemblea dei Soci.

 

(g) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA’

La struttura organizzativa della Società. rispetta il principio di separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le varie risorse aziendali.

La Società è dotata di organigrammi nominativi e per funzione, dettagliati e costantemente aggiornati in base alle modifiche strutturali e cambiamenti intervenuti.

In particolare, gli organigrammi specificano:

· le aree in cui si suddivide l’attività;

· le linee di dipendenza gerarchica e funzionale dei singoli esponenti aziendali;

· i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Gli organigrammi della Società riflettono il sistema di gestione della sicurezza all’interno dell’azienda.

 

Premesso che l’organigramma locale riflette una organizzazione a matrice in cui la maggior parte delle funzioni hanno riporti sia gerarchici che funzionali ovvero sia riporti diretti a livello locale sia a livello di Gruppo, di seguito si descrive in sintesi la composizione della struttura organizzativa della Società:

· Amministratore Delegato/Datore di Lavoro: L’Amministratore Delegato risponde al Consiglio di Amministrazione ed alle linee gerarchiche del Gruppo, e si occupa, tra l’altro, di intraprendere decisioni strategiche per lo svolgimento delle attività aziendali ed il suo sviluppo in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di Gruppo, determinando gli indirizzi da rispettare e gli aspetti legali ed economici, di stabilire le policies e gli obiettivi; l’Amministratore Delegato è altresì il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 2008 (come modificato ed integrato), con tutti i relativi poteri, funzioni e responsabilità. Il Datore di Lavoro è coadiuvato dall’RSPP il quale si occupa, altresì, delle attività di formazione obbligatoria, della definizione dei programmi per la gestione della sicurezza, con l’aggiornamento dei relativi documenti, della supervisione delle attività aziendali e della gestione dei rapporti relativi alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

· Business Unit Consumer (“BU Consumer”): risponde a livello locale all’ Amministratore Delegato e Sales General Manager Consumer ed è responsabile della commercializzazione e dello sviluppo delle attività di marketing relative ai prodotti vettura, light truck e off road. In particolare la BU Consumer si occupa della definizione ed attuazione della politica commerciale dell’anno in termini di obiettivi (volumi di vendita, margini, etc..) e condizioni commerciali applicabili per ciascuna tipologia di cliente (sconti, premi, contributi promozionali, mezzi e termini di pagamento, etc..), della definizione delle strategie e del piano di vendita annuale e della stipula degli accordi con i singoli clienti (incluse case costruttrici, rivenditori, distributori, gestori di flotte, gli enti pubblici etc.), nonché  della definizione delle strategie di sviluppo della rete vendita, delle attività di reportistica assegnate a tale funzione, della definizione ed aggiornamento periodico dei listini commerciali e nel rispetto delle pricing policies aziendali, nonché la definizione del programma formativo dedicato a clienti e dipendenti addetti alle vendite.

All’interno della BU Consumer si trovano i seguenti Dipartimenti:

Dipartimento Moto: commercializza pneumatici per moto, scooter e racing. E’ responsabile delle analisi di mercato, della definizione delle strategie di sviluppo della rete vendita, della definizione, sviluppo e gestione dei piani di marketing, della verifica dei risultati conseguiti, della definizione ed aggiornamento periodico dei listini commerciali e nel rispetto delle pricing policies aziendali, del lancio di nuovi prodotti, dell’elaborazione del budget, di definire in collaborazione con gli Stakeholders di riferimento gli accordi con la rete dei rivenditori.

Marketing Consumer: è responsabile, tra l’altro, delle analisi di mercato, della definizione delle strategie di sviluppo della rete vendita, della definizione, sviluppo e gestione dei piani di marketing, della verifica dei risultati conseguiti, della definizione ed aggiornamento periodico dei listini commerciali e nel rispetto delle pricing policies aziendali, del lancio di nuovi prodotti, dell’elaborazione del budget, di definire in collaborazione con gli Stakeholders di riferimento gli accordi con la rete dei rivenditori, nonché la definizione del programma formativo dedicato a clienti e dipendenti addetti alle vendite.

Pricing: E’ responsabile dell’implementazione locale della strategia pricing definita centralmente. Nello specifico si occupa dell’aggiornamento e mantenimento dei listini, della definizione della politica commerciale in collaborazione con i dipartimenti di Sales Operation e Marketing, della predisposizione delle campagne di vendita mensili, delle attività inerenti ai processi di approvazione pricing nonché della gestione in PriMa delle condizioni commerciali dei clienti.

Finance BP Consumer: Risponde a livello regionale al Director Finance Business Partner Consumer EMEA ed a livello locale riporta funzionalmente al Sales General Manager Consumer. Si occupa della pianificazione economico/gestionale della BU, attraverso la valorizzazione dei piani strategici nonché del processo di pianificazione e revisione delle stime economiche che avviene mensilmente. 

· Business Unit Commercial (“BU Commercial”)  risponde a livello locale al Sales General Manager Commercial ed è responsabile, tra l’altro, della commercializzazione e dello sviluppo delle attività di marketing relative ai prodotti autocarro e movimento terra; in particolare la funzione si occupa della definizione ed attuazione della politica commerciale dell’anno in termini di obiettivi (volumi di vendita, margini, ecc..) e condizioni commerciali applicabili per ciascuna tipologia di cliente (sconti, premi, contributi promozionali, mezzi e termini di pagamento, ecc..), della definizione delle strategie e del piano di vendita annuale, della definizione delle condizioni generali di vendita dell’anno e della stipula degli accordi con i singoli clienti (inclusi rivenditori, distributori, ecc.), delle attività di reportistica assegnate a tale funzione.

Funzione OTR risponde a livello locale al Sales General Manager Commercial ed al Replacement Europe Sales Director OTR ed è responsabile, tra l’altro, della commercializzazione e dello sviluppo delle attività di marketing relative ai prodotti movimento terra; in particolare la funzione si occupa della definizione ed attuazione della politica commerciale dell’anno in termini di obiettivi (volumi di vendita, margini, ecc..) e condizioni commerciali applicabili per ciascuna tipologia di cliente (sconti, premi, contributi promozionali, mezzi e termini di pagamento, ecc..), della definizione delle strategie e del piano di vendita annuale, della definizione delle condizioni generali di vendita dell’anno e della stipula degli accordi con i singoli clienti (inclusi rivenditori, distributori, ecc.), delle attività di reportistica assegnate a tale funzione, ed alla promozione dei servizi Goodyear Proactive solutions

Funzione Marketing Commercial: risponde a livello locale al Sales General Manager Commercial ed è responsabile, tra l’altro, delle analisi di mercato, della definizione delle strategie di sviluppo della rete vendita, della definizione, sviluppo e gestione dei piani di marketing, della verifica dei risultati conseguiti, del lancio di nuovi prodotti, dell’elaborazione e gestione del budget marketing, di definire e implementare campagne di vendita  in collaborazione con il Responsabile della Funzione Legal e con la funzione Pricing & Operations, della definizione del programma formativo dedicato a clienti e dipendenti addetti alle  vendite e del piano di comunicazione della Business Unit Commercial in collaborazione con il communication manager.

Funzione FP&A: Risponde a livello regionale al Director Finance Business Partner Consumer EMEA ed a livello locale riporta funzionalmente al Sales General Manager Consumer. Si occupa della pianificazione economico/gestionale della BU, attraverso la valorizzazione dei piani strategici nonché del processo di pianificazione e revisione delle stime economiche che avviene mensilmente. 

· Funzione Controlling risponde direttamente alla propria funzione a livello di Gruppo, ed è responsabile, tra l’altro, dell’efficace funzionamento delle attività finanziarie, fiscali, amministrative della Società e del corretto svolgimento degli adempimenti di legge (in materia fiscale, societaria); della gestione della contabilità; dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione dei rendiconti aziendali e della raccolta, aggregazione e valutazione di dati contabili e della conseguente predisposizione del Bilancio e di situazioni patrimoniali (ferma restando l’approvazione da parte degli organi societari preposti); della gestione della cassa e dei flussi finanziari; della tesoreria in genere (e dei creditori e dei fornitori) in ossequio ai principi e procedure aziendali in essere. La funzione Controlling è responsabile altresì di coordinare le attività Sox, di monitorare le attività anche in funzione delle attività di reportistica assegnate a tale funzione.

· Funzione Credit: risponde direttamente alla propria funzione a livello di Gruppo ed è responsabile di monitorare e gestire la situazione creditoria globale di Goodyear Tires Italia S.p.A, l'applicazione degli accordi con i clienti e il rispetto delle norme e procedure interne, evidenziando i comportamenti difformi e prevedendo eventuali azioni correttive, occupandosi, tra l’altro, di incassare i crediti e controllare la solvibilità del cliente, attivando tutte le procedure necessarie al fine di ottenere il recupero dei crediti della società, definire la politica di credito commerciale, prevenire il rischio mettendo in atto operazioni che garantiscano le condizioni idonee ad assicurare il miglior impiego delle risorse investite in crediti commerciali, redigere una reportistica con informazioni dettagliate sulla gestione del credito commerciale, che viene periodicamente diffusa alle funzioni interessate.

· IT & Application: risponde alla propria funzione a livello di Gruppo; si occupa di risolvere i problemi che coinvolgono i servizi informativi, le apparecchiature connesse, il  coordinamento con il Global Helpdesk per l’installazione e la dismissione delle apparecchiature IT e telefoniche e di gestire il personale della funzione IT e di fornire assistenza in base alle linee programmatiche e standard procedurali del Gruppo.

· Funzione Legal: risponde alla propria linea a livello di Gruppo ed è responsabile di fornire collaborazione e supporto agli organi societari ed alle altre funzioni aziendali, della tenuta dei libri sociali e dei relativi adempimenti, di verificare l’osservanza delle disposizioni di legge e il rispetto delle Policy aziendali anche in funzione delle attività di reportistica assegnate a tale funzione, di supervisionare il corretto svolgimento degli adempimenti di legge, di fornire collaborazione per la definizione dei contratti, di raccogliere e predisporre la documentazione, di studiare ed analizzare le tematiche di interesse aziendale, di gestire i rapporti con i consulenti legali, di organizzare corsi di formazione nell’ambito del Programma di Compliance in collaborazione con il Dipartimento di Ethics & Compliance del Gruppo. 

· Funzione Human Resources: risponde alla propria funzione a livello di Gruppo ed è responsabile, tra l’altro, della gestione del personale e di tutte le attività connesse all’amministrazione del personale, ivi comprese le attività di reclutamento, selezione ed inserimento in azienda del personale (unitamente ad altre funzioni aziendali), formazione e sviluppo competenze e carriere, cessazione dei rapporti di lavoro. Inoltre, sovraintende all’elaborazione delle retribuzioni e degli incentivi nel rispetto delle politiche di Gruppo e degli adempimenti di legge. La funzione Human Resources gestisce partner terzi (outsourcer del processo di payroll e dei servizi generali nonché RSPP e altri consulenti). Assicura e monitora le attività di pianificazione e di previsione dei costi del personale. Interviene nella definizione dei cambiamenti organizzativi, nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e assicura la formazione obbligatoria sia nell’ambito di Salute e Sicurezza sia nell’ambito di Ethics & Compliance.

· Funzione Supply Chain: risponde alla propria funzione a livello di Gruppo ed è responsabile, tra l’altro, della gestione degli ordini, di supervisionare e coordinare le attività relative al customer service, acquisti, magazzino, trasporti e logistica, dell’approvvigionamento dei prodotti, della gestione dei reclami e assistenza tecnica; la funzione si occupa, fra l’altro, di attuare i processi ed i progetti relativi alla supply chain ed effettua attività di reportistica.

· Funzione Comunicazione: risponde alla propria funzione a livello di Gruppo ed è responsabile, tra l’altro, della definizione delle strategie di comunicazione corporate e di brand per i prodotti promossi dall’azienda, curandone il posizionamento nel mercato di riferimento; la funzione si occupa, in collaborazione con le aree marketing delle diverse Business Units, dell’ideazione, elaborazione e realizzazione di iniziative necessarie per lo sviluppo delle strategie di comunicazione corporate e di brand, gestisce le relazioni esterne e i rapporti con la stampa e i media in generale.

 

4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a nominare e revocare procuratori, preposti e mandatari in genere e delegare loro la firma sociale per determinati atti o categorie di atti e con quelle mansioni, restrizioni di poteri (ed eventuali compensi) ritenuti opportuni. Ai sensi dello Statuto sociale, la medesima facoltà compete a ciascun Amministratore a cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

 

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, a norma e nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, anche disgiuntamente ed anche con facoltà di delega, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all’Amministratore Delegato o avocare le operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

Il potere di rappresentare la Società e i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali nel rispetto delle norme di corporate governance stabilite dalla legge e dallo Statuto sociale e prevedono, ove necessario, i limiti di approvazione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione della Società riorganizza i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Procuratori Speciali sulla base dei cambiamenti nella struttura organizzativa.

 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente del Consiglio, al Amministratore Delegato e al Vice-Presidente specifici poteri di gestione e di firma, a firma congiunta tra loro, nonché ulteriori poteri a firma singola, strettamente connessi e necessari allo svolgimento delle rispettive competenze nonché calibrati in funzione dei ruoli e responsabilità conferiti a ciascun componente del Consiglio.

Sono state, inoltre, conferite specifiche procure speciali ai responsabili di alcune funzioni (a titolo esemplificativo, ai componenti dell’Human Resources, Supply Chain Manager, Sales General Manager Commercial, Consumer Sales Manager, Sales Manager Pan European Accounts, Retail Manager, Credit Manager, Controller), in stretta relazione alle mansioni ed alle attività svolte da ciascun componente.

Tutti i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai procuratori speciali della Società sono soggetti a limitazioni e restrizioni, anche di spesa. In alcuni casi, è richiesta la firma abbinata.

I poteri, come attribuiti, consentono di identificare:

· il soggetto delegante e la fonte dei suoi poteri;

· il soggetto delegato;

· l’oggetto della delega;

· i limiti, le restrizioni e le modalità di esercizio della delega.

 

I poteri conferiti dalla Società sono stati depositati presso il Registro delle Imprese per la pubblicità ai sensi di legge.

 

Inoltre, le procedure aziendali delineano gli obblighi e le limitazioni dei poteri autorizzativi e di firma di ciascun esponente aziendale, individuando nello specifico le attività alle quali si applicano ed i livelli di approvazione richiesti.

 

 

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO

 

La Società dispone di un sistema organizzativo e di controllo (ivi compreso il sistema di gestione della sicurezza) strutturato che consente una consapevole gestione delle attività aziendali e dei rischi tramite una loro idonea regolamentazione. Inoltre, stante l’appartenenza ad un gruppo societario statunitense quotato in borsa, la Società ha attuato specifiche procedure e controlli al fine di assicurare e garantire la conformità al Sarbanes-Oxley Act.

 

Le procedure adottate dalla Società consentono di rispettare una serie di principi di controllo, tra cui:

· tracciabilità delle operazioni ed attività: ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; pertanto, per ogni operazione svolta dalla Società, le procedure consentono di predisporre un adeguato supporto documentale che consente di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa. In sostanza, ogni operazione segue degli standard documentali che regolano nel dettaglio ciascuna attività aziendale. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate;

· separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo; l’osservanza di tale principio è garantito dall’applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all’interno della Società, in base al quale diverse funzioni sono coinvolte nella gestione di un’attività aziendale e ciascuna segue una specifica fase dell’attività aziendale. Pertanto, soggetti e funzioni separati hanno la responsabilità di autorizzare un’operazione, di contabilizzarla, di attuare l’operazione e/o di controllarla, il tutto in base alla struttura organizzativa della Società. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all’interno della Società; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;

· documentazione dei controlli: il sistema di controllo è documentato in forza degli standard documentali e procedure applicate dalla Società.

 

I predetti principi sono rigorosamente applicati dalla Società in tutte le attività aziendali, ivi compresi:

·       i rapporti con la Pubblica Amministrazione (seppur limitati);

·       le attività relative ad eventuali finanziamenti, agevolazioni, contributi pubblici;

·       la gestione delle consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;

·       la gestione di sponsorizzazioni nonché omaggi, donazioni e liberalità;

·       la gestione del sistema informatico, ivi incluse delle credenziali di accesso a sistemi informativi e telematici di terzi;

·       i rapporti infra-gruppo;

·       i rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;

·       le attività relative ad operazioni straordinarie e, in genere, la redazione e pubblicazione di documenti societari;

·       la gestione della contabilità e delle risorse finanziarie;

·       la gestione della liquidità;

·       la gestione del ciclo acquisti;

·       la gestione delle attività commerciali;

·       la gestione del personale;

·       la gestione della sicurezza;

·       la gestione dell’ambiente, interno ed esterno.

 

I principali sistemi informativi utilizzati dalla Società sono:

·       SAP per l’acquisizione degli ordini, la stampa delle bolle, la fatturazione, la contabilità e i rimborsi spese;

·       SRM per la gestione ed approvazione degli ordini di acquisto;

·       VIM (vendor invoice management);

·       Trinteck (per la riconciliazione contabile dei conti);

·       Zucchetti (gestione presenze personale)

·       Goodyear GY Global per lo scambio di informazioni finanziarie con la casa madre relative a dati contabili;

·       LOAN COMPLIANCE per lo scambio di informazioni con la casa madre relative agli

·       assets, garanzie verso terzi, ecc.

·       GCS (Global Contract Solution) per l’approvazione e archiviazione dei contratti;

·       Securimate per lo svolgimento della due diligence delle terze parti;

·       Piattaforma di whistleblowing - Integrity Hotline.

 

 

6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

L’Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2013, data in cui la Società si è formalmente dotata di un Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo. In tale sede, il Consiglio ha determinato la composizione dell’Organismo di Vigilanza, il numero dei componenti, la durata in carica, l’autorità ed i poteri, le responsabilità ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto.

L’Organismo di Vigilanza della Società può essere di composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all’atto di nomina dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società.

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina, comunque non inferiore a 1 esercizio.

Il componente o i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono rieleggibili, interni od esterni alla Società, e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l’assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere affidate al Collegio Sindacale.

La selezione dei componenti deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell’esigenza primaria di assicurare l’effettività dei controlli e del modello, l’adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento. I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché comunicare senza ritardo al Consiglio di Amministrazione la presenza di eventuali condizioni ostative.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l’Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 componenti ad un massimo di 7 componenti. Al momento della nomina dell’Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, il Consiglio di Amministrazione ne designa il Presidente. In mancanza, l’Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente. Ove il numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell’Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati scadano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, riconoscere al momento della nomina, l’eventuale emolumento al componente/ai componenti dell’Organismo di Vigilanza per l’intera durata dell’incarico, secondo le determinazioni che il Consiglio delibererà di volta in volta. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione determini di non riconoscere alcun emolumento (salvo il rimborso delle spese), l’accettazione dell’incarico equivarrà a rinuncia irrevocabile al compenso e l’accettazione incondizionata della presente previsione.

Oltre agli emolumenti eventualmente spettanti ai singoli componenti dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto deliberato al momento della loro nomina, al fine di garantire l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza e per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione attribuisce, in via irrevocabile, una dotazione adeguata di risorse finanziarie all’Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle indicazioni e proposte di budget di spesa formulate dall’Organismo di Vigilanza; l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di richiedere integrazioni della dotazione finanziaria all’occorrenza, previa formale richiesta al Consiglio di Amministrazione. Per l’assegnazione del budget di spesa all’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di delegare, in tutto o in parte, tale compito o gli aspetti operativi ad uno o più dei suoi componenti.

 

6.2 CESSAZIONE DALLA CARICA

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinunzia, decadenza, revoca o morte.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza che rinunziano all’incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all’Organismo di Vigilanza.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità ed incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell’Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell’Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l’eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con la Società comporta normalmente la revoca dall’incarico. La revoca dalla carica di un membro dell’Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinunzia, decadenza, revoca e morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà: (a) in caso di composizione monocratica dell’Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale; (b) in caso di composizione plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell’Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell’Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e previe le opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nel rispetto comunque del numero minimo previsto per la composizione dell’Organismo di Vigilanza.

 

6.3 REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalle Linee Guida di Confindustria, l’Organismo di Vigilanza della Società risponde ai requisiti di:

autonomia ed indipendenza: in quanto

(a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Società;

(b) l’Organismo di Vigilanza è composto da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Sindaci ed ai Soci;

(c) all’Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio;

(d) l’Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

(e) infine, le regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;

professionalità: in quanto l’Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché – se necessario - di consulenti esterni;

continuità di azione: in quanto l’Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni ed attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell’Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell’Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l’autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.

 

6.4 FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l’osservanza del Modello, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a:

· verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia);

· vigilare sul funzionamento, l’osservanza e, quindi, sull’effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività);

· verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

· curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l’altro - la presentazione di proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle proposte presentate.

 

Al fine dell’assolvimento dei compiti sopra riportati, l’Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

(a) con riferimento alle verifiche dell’efficacia del Modello:

· interpretare la normativa rilevante;

· condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di self assessment;

· valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell’analisi dei rischi di reato, l’idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare;

· coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l’esecuzione, promuovendo iniziative;

 

(b) con riferimento alle verifiche dell’effettività del Modello:

· effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all’analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;

· coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato;

· raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’Organismo stesso;

· attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

 

(c) con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

· sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello, nonché sull’operatività dello stesso;

· in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello, con l’indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell’attività aziendale e/o di modifiche normative;

· verificare periodicamente l’attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità;

· coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell’attività di vigilanza, la documentazione attestante l’attività svolta.

 

L’Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull’attività di vigilanza svolta e sull’esito di tale attività e sull’attuazione del Modello; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale.

 

Per l’’espletamento dei propri compiti sono attribuiti all’Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni;

- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative;

- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;

- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività.

 

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

 

Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell’efficacia del Modello Organizzativo.

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, le regole di convocazione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, la verbalizzazione delle riunioni, l’istituzione di libri, registri attinenti alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e delle segnalazioni, la specificazione dei contenuti delle relazioni da sottoporsi al Consiglio e così via.

 

6.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

 

Il personale apicale, il personale sottoposto all’altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, gli Amministratori ed i Sindaci, i soggetti terzi interessati dal Modello di Goodyear Tires Italia S.p.A. sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità della Società sensi del Decreto 231.

 

Le funzioni aziendali devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, report riepilogativi dell’attività svolta e dei controlli effettuati), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

 

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’O.d.V. ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello come di seguito indicato.

I destinatari del Modello, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell’applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all’O.d.V. una nota descrittiva delle motivazioni sottostanti gli aspetti di miglioramento evidenziati.

 

I Responsabili di Processo e/o di Funzione, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono formalmente comunicare all’O.d.V.:

· il sistema delle deleghe e procure aziendali;

· comunicazioni organizzative ed aggiornamenti dei documenti organizzativi;

· i comunicati stampa emessi al mercato / comunità finanziaria;

· i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

· provvedimenti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;

· i rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo (compresa la Società di Revisione) nell’ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;

· eventuali disallineamenti riscontrati nell’attuazione dei protocolli previsti nelle Parti Speciali del Modello e/o delle procedure aziendali;

· il riepilogo dei contenziosi con impatto ex D.lgs.231/2001 che riguardano la Società;

· qualunque incidente che comporti un potenziale deterioramento dell’ambiente;

· gravi incidenti nei luoghi di lavoro (decesso, lesioni gravi o gravissime di un lavoratore; qualunque eventuale disastro ambientale il cui risanamento richieda più di un anno e comporti un serio impatto sulla catena alimentare, vita terrestre e acquatica). Comunque annualmente deve essere inviato un report riepilogativo degli incidenti occorsi nei luoghi di lavoro;

· sponsorizzazioni, accordi di partnership stipulati ed erogazioni liberali;

· elenco delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;

· comunicazioni effettuate a fronte di indagini/richieste straordinarie delle Autorità di Vigilanza preposte;

· personale assunto con potenziale conflitto di interessi e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione e personale extra-comunitario lavorante su territorio italiano;

· registro delle visite ispettive effettuate da parte di Enti Pubblici;

· eventi di sicurezza inserenti le risorse informatiche aziendali, di qualsivoglia natura, che possano essere sintomatici di falle nel sistema di controllo IT.

 

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al D.Lgs.231/2001 di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, individuati secondo quanto stabilito al paragrafo 7.6 “Misure nei confronti di altri Destinatari”, nell’ambito dell’attività svolta per la Società sono tenuti a segnalare all’O.d.V., la violazione o la presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza, a condizione che tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all’O.d.V. in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione.

 

Ulteriori obblighi informativi sono previsti nel Modello o nel Programma di Compliance. In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all’Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo e in ottemperanza alle previsioni della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela del segnalante che sia venuto a conoscenza di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (“Legge Whistleblowing”), la  Società ha adottato un’apposita procedura dedicata alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali e dei collaboratori esterni.

 

Le Segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta, attraverso il canale di Segnalazione “Goodyear’s Integrity Hotline” previsto dalla procedura “Speak Up”.

 

In particolare la Piattaforma “Goodyear’s Integrity Hotline” (all’interno della più ampia procedura “Speak Up”) prevede che il Segnalante, qualora ne ricorrano i presupposti, può comunicare la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello, dei valori etici e delle regole comportamentali contenute nel Programma di Compliance della Società attraverso un canale digitale dedicato accessibile tramite sul Web presso www.goodyear.ethicspoint.com. oppure https://corporate.goodyear.com/us/en/about/mission/integrity.html

Per ogni dettaglio si rinvia alla Sezione D.

 

Le segnalazioni all’O.d.V. sono conservate a cura dello stesso. La Società adotta misure idonee affinché sia garantito l’anonimato o, laddove la segnalazione sia nominale, la riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni.

 

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle.

 

Le attività d’investigazione sulle segnalazioni ricevute sono svolte in accordo alle procedure adottate dalla Società come previsto dal Business Conduct Manual. Le verifiche saranno avviate in presenza di informazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in merito a condotte illecite o di violazioni del presente Modello. Sono considerate violazioni del Modello anche l’inosservanza degli obblighi d’informazione nei confronti dell’O.d.V. o delle misure di tutela del segnalante nonché l’invio di una segnalazione, con dolo o colpa grave, che si riveli infondata e strumentale al perseguimento di fini diffamatori verso i singoli o la Società. Tali violazioni risultano assoggettate alle previsioni di cui al paragrafo 7.2 “Il sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati”. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

 

In relazione agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l’obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

 

 

7. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

 

La Società è consapevole dell’importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale interessato e della sua formazione quale protocollo di primario rilievo e si impegna a divulgare i principi contenuti nel Programma di Compliance ed ai principi di organizzazione e di gestione adottati dalla Società, adottando le iniziative opportune per promuovere e diffondere la conoscenza sia dei loro contenuti sia degli obblighi derivanti dagli stessi.

 

L’attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti interessati al Decreto 231 prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione (definito anche con l’ausilio dell’Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte), calibrato e differenziato secondo le diverse funzioni aziendali coinvolte ed il personale interessato e relativi ruoli e responsabilità.

 

Più in particolare, le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Programma di Compliance e degli strumenti adottati dalla Società.

 

Tali attività comprendono:

·       una comunicazione iniziale ai dipendenti interessati in merito all’adozione del Modello da parte della Società;

·       la consegna di un set di documenti ai dipendenti interessati contenente i riferimenti al Modello e relativi documenti integrativi e protocolli;

·       la consegna ai nuovi assunti, se interessati, del predetto set di documenti;

·       la sottoscrizione da parte dei dipendenti interessati di appositi moduli per presa conoscenza ed accettazione;

·       una specifica attività di formazione (su base periodica all’occorrenza, come ad esempio, in caso di mutamenti, per aggiornamenti, ecc.). Di tale attività, dovrà essere conservata idonea documentazione.

 

I documenti relativi al Modello dovranno essere resi disponibili al personale interessato al Decreto 231, tramite strumenti informatici o cartacei come ritenuto opportuno.

 

Il personale interessato è tenuto a conoscere il contenuto del Programma di Compliance, ad osservarlo ed a contribuire alla loro efficace attuazione.

 

L’adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa ai soggetti esterni con i quali la Società intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori etc.; gli stessi dovranno essere sensibilizzati sui contenuti del Programma di Compliance, sui principi di organizzazione e di gestione applicati dalla Società, nonché essere edotti delle conseguenze di eventuali violazioni. L’avvenuta comunicazione e, nei casi applicabili, l’impegno formale da parte dei soggetti esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Programma di Compliance e dei principi di organizzazione e di gestione adottati dalla Società (se e nei limiti in cui risultano applicabili ai terzi) devono risultare da idonea documentazione, quali – ad esempio –specifiche clausole contrattuali relative al Decreto 231 ed alle conseguenze della sua violazione, tra cui, la risoluzione del contratto od il diritto di recesso da parte della Società.

 

La Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Programma di Compliance e dei principi di organizzazione e di gestione adottati dalla Società.

 

 

8. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETT. E)

8.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società considera essenziale il rispetto del Programma di Compliance. Pertanto, in ottemperanza all’art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, La Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme contenute nei documenti di cui al Programma di Compliance, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

 

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall’instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

 

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Programma di Compliance potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell’interesse o a vantaggio della Società. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dalla Società, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

 

8.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità alla legislazione applicabile, La Società informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Programma di Compliance e nei documenti integrativi.

 

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL Commercio vigente, applicato all’interno dell’azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi con i rappresentanti sindacali. Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

1.     la mancata osservanza dei principi contenuti nel Programma di Compliance o l’adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole dello stesso;

2.     il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello e relativi Protocolli;

3.     la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell’attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al Programma di Compliance.

4.     la violazione e l’elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;

5.     l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l’Organismo di Vigilanza.

 

Per i reati colposi, costituisce illecito disciplinare:

1.     Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una persona, ivi compreso l’autore della violazione.

2.     Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all’integrità fisica di una personale, ivi compreso l’autore della violazione.

3.     Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l’autore della violazione.

 

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al predetto Contratto Collettivo, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

1)     richiamo verbale;

2)     ammonizione scritta;

3)     multa;

4)     sospensione;

5)     licenziamento.

 

In particolare, incorre nella sanzione disciplinare del:

-          richiamo verbale o dell’ammonizione scritta o della multa o della sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dai documenti di cui al Programma di Compliance (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dai documenti di cui al Programma di Compliance. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti, i seguenti comportamenti: (i) l’inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; (ii) la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società; (iii) il mancato rispetto del Programma di Compliance, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello;

-          licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell’espletamento delle  attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dai documenti di cui al Programma di Compliance e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza: (i) non esegua in via continuativa l’attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti);

-          licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri.

 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

-          dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

-          del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;

-          delle mansioni del lavoratore;

-          della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

-          delle altre particolari circostanze relative all’illecito disciplinare.

 

Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L’accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza dell’Amministratore Delegato, e dell’Human Resources, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231.

 

8.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione del Programma di Compliance, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, la Società provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

·       la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell’espletamento delle proprie funzioni;

·       l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dai documenti di cui al Programma di Compliance;

·       la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;

·       l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

·       la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Programma di Compliance fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L’accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza dell’Amministratore Delegato e dell’Human Resources, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

 

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

 

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Programma di Compliance e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché le figure o modalità più idonei individuati nel Programma di Speak Up (ivi incluso il canale di Integrity Hotline di Goodyear), per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dall’incarico. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì adottare i provvedimenti rientranti nell’ambito delle proprie competenze, sentito il parere del Collegio Sindacale (ad esempio, la revoca delle deleghe e dei poteri).

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

·       la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell’espletamento delle proprie funzioni;

·       l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Programma di Compliance;

·       la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori della Società. circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;

·       l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

·       la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori della Società.

 

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Programma di Compliance e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell’Organismo di Vigilanza, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché le figure o modalità più idonei individuati nel Programma di Speak Up (ivi incluso il canale di Integrity Hotline di Goodyear), per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei suoi doveri di sorveglianza, potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

 

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Il rispetto da parte di quanti che, a vario titolo, operano per la Società (partner, distributori, agenti, consulenti, collaboratori etc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Programma di Compliance e del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Programma di Compliance e del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l’eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevede la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte della Società, nei casi più gravi, o l’applicazione di penali, per le violazioni minori.

 

8.7 ULTERIORI MISURE

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

 

 

ALLEGATO “CATALOGO ESTESO DEI REATI PRESUPPOSTO”

I reati presupposto contemplati dal Decreto 231 sono i seguenti:

 

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

·        Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

·        Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

·        Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

·        Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

·        Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

·        Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

·        Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

·        Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

·        Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

·        Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

·        Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

·        Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

·        Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

·        Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

·        Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

·        Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

 

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

·        Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

·        Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

·        Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

·        Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

·        Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

·        Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

 

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

·        Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

·        Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

·        Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

·        Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

·        Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

·        Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

·        Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

 

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

 

6. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

·        Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

·        Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

·        Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

·        Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

·        Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

·        Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

·        Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

·        Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

·        Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

·        Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

·        Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)

·        Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

·        Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

·        Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

·        Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

·        Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

·        Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

·        Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

 

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

·        False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

·        Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

·        False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

·        Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

·        Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

·        Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

·        Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

·        Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

·        Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

·        Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

·        Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

·        Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

·        Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

·        Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

·        Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

·        Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

 

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

·        Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

·        Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

·        Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

·        Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

·        Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

·        Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

·        Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

·        Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

·        Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

·        Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

·        Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

·        Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

·        Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

·        Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

·        Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

·        Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

·        Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

·        Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

·        Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

·        Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

·        Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

·        Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

·        Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

·        Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

·        Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

·        Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

·        Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

·        Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

·        Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

·        Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

·        Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

·        Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

·        Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

·        Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]

·        Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

·        Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

·        Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

 

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

·        Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

·        Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

 

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

·        Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

·        Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

 

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

·        Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

·        Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

 

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

·        Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

·        Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

·        Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

·        Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

 

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

·        Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

·        Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

·        Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

 

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Altre fattispecie

 

17. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

·        Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

·        Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

·        Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

·        Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

·        Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

·        Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

·        Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

 

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

·        Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

 

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

·        Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

·        Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

·        Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

·        Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

·        Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

·        Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

·        Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

·        Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

·        Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

·        Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

·        Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

·        Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

·        Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

·        Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

·        False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

·        Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

·        Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

·        Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

·        Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

 

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

·        Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

·        Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

 

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

·        Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

 

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

·        Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

·        Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

 

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

·        Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

·        Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

·        Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

·        Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

·        Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

 

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

·        Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

·        Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

·        Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

·        Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

·        Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

·        Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

 

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

·        Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

·        Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

·        Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

·        Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

·        Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

·        Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

·        Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

·        Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

·        Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

 

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

·        Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

·        Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

 

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

·        Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

·        Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

·        Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

·        Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

·        Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

·        Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

·        Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

·        Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

·        Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

 

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

·        Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

·        Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

·        Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

·        Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

·        Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

·        Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

·        Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

 

[1] Eventuali differenze tra il Modello di GTI e le indicazioni contenute nelle Linee Guide di Confindustria dipendono dall’esigenza di adeguare il Modello di GTI alla specifica realtà aziendale non appieno riflessa nelle indicazioni di portata generale contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

A) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL’8 GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito il “Decreto 231”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:

(a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente (soggetti in posizione di vertice, “apicali”);

(b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati alla lettera (a) (soggetti subordinati).

L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità rappresenta un punto chiave del Decreto 231. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti “apicali” i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo dell’ente (Amministratori e Sindaci), il Direttore Generale, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale (ad es., i direttori esecutivi, i dirigenti con particolari qualifiche e funzioni), il datore di lavoro (o, a seconda della struttura dell’ente, i datori di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), i preposti alle sedi secondarie o ad unità locali dotate di autonomia funzionale e finanziaria. I soggetti “subordinati” sono le persone tenute ad eseguire le direttive dei soggetti apicali o sono soggetti alla loro vigilanza.

Si tratta di un ampliamento della responsabilità che coinvolge nella punizione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito o nel cui interesse l’illecito è stato commesso.

Il “vantaggio” o “interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l’ente essere responsabile per il sol fatto che l’illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio per l’ente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del Decreto 231, la responsabilità sussiste anche quando:
- l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del Decreto 231, l’ente non risponde se i soggetti apicali o i soggetti subordinati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
 

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto 231 l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato.

La responsabilità amministrativa degli enti si applica per le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 (e in altre disposizioni di legge) e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto ed anche in caso di delitti tentati. E’ altresì sanzionata la commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Decreto 231.

Nel Capo I, sezione III, articoli 24 e 25 e seguenti, del Decreto 231 ed in altre disposizioni di legge sono individuati i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ai fini della costruzione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è tenuto conto dei reati introdotti nel Decreto 231 dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (di recepimento della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e della Convenzione penale sulla Corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999) ossia del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), del reato di indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) nonché del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (art. 2, comma 1).

I reati presupposto contemplati dal Decreto 231 sono i seguenti.

ARTICOLO 24 DEL DECRETO 231 (REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE):

  • malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
  • indebita percezione di contributi, finanziamenti od altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
  • truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  • frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

(a) sanzione pecuniaria sino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto conseguito è di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità);

(b) sanzioni interdittive:
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO 231 (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI):

delitti informatici e trattamento illecito di dati e, in particolare:
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.): alcune delle falsità di cui al Capo III, Libro II, c.p. se inerenti ad un documento informatico, pubblico o privato (per documento si intende qualunque supporto informatico contenente dati od informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria). L’art. 491-bis c.p. estende le norme in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità in documenti informatici;1

--------------------
1 Si tratta dei seguenti reati: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (art. 476 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.); falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); falsità in foglio firmato in bianco in atti privati o in atti pubblici (art. 486 e art. 487 c.p.); altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.); uso di atto falso (art. 489 c.p.); soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).
--------------------

 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

(a) sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (soltanto per alcuni dei predetti illeciti);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di pubblicizzare i beni o servizi.

ARTICOLO 24-TER DEL DECRETO 231 (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA):

delitti di criminalità organizzata e, in particolare:
- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone od acquisto ed alienazione di schiavi di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. oppure in materia di immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.); - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); a
- associazione a delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);
- delitti in materia di armi di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.;

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

(a) sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

(b) sanzioni interdittive: possono trovare applicazione (per una durata non inferiore ad un anno); può essere altresì applicata la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Per l’associazione a delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma) ed i delitti in materia di armi, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

ARTICOLO 25 DEL DECRETO 231 (REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE):

concussione (art. 317 c.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione del predetto illecito o del tentativo di commissione:

(a) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (soltanto per alcuni dei predetti illeciti);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare i beni o servizi.

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione del predetto illecito o del tentativo di commissione:

(a) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (soltanto per alcuni dei predetti illeciti);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare i beni o servizi.

corruzione e, in particolare:
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), sia nella forma di corruzione attiva (art. 321 c.p.) che di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.),
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- nonché le forme di corruzione aggravata.

Per la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per l’istigazione alla corruzione non accolta, è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote (mentre non si prevede l’applicazione di sanzioni interdittive).

Per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione semplice in atti giudiziari (incluse le pene per il corruttore), l’istigazione alla corruzione non accolta, nonché in caso di sussistenza di circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 600 oppure da 300 fino a 800 quote (a seconda all’illecito commesso);

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.  

Per alcuni illeciti, nel caso in cui il delitto sia commesso dall’’incaricato di pubblico servizio si applicano soltanto le sanzioni pecuniarie. Per la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, si applicano le sanzioni previste per i reati di cui agli artt.. 318 e 319 c.p..

Per la corruzione in atti giudiziari, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 600 quote oppure da 300 a 800 quote (a seconda dell’illecito commesso);

(b) sanzioni interdittive:
interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Per le ipotesi relative al corruttore (art. 321 c.p., pene per il corruttore) e per l’istigazione alla corruzione (art 322 c.p.), le sanzioni possono essere pecuniarie ed interdittive ed applicate in base allo specifico illecito commesso.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria fino a 200 quote oppure da 200 fino a 600 quote oppure da 300 a 800 quote (a seconda dell’illecito commesso);

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nel caso in cui il delitto sia commesso da una delle persone indicate all’art. 322-bis c.p. si applicano soltanto le sanzioni pecuniarie.

ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO 231 (REATI DI FALSO):

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento e, in particolare:
- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, delle monete falsificate (art. 453 c.p.) od anche senza concerto (art. 455 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita di monete ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);  
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive in base alla specifica fattispecie dell’illecito commesso.

Le sanzioni interdittive non si applicano per i reati di cui agli artt. 457 e 464 c.p..

ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO 231 (DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO):

delitti contro l’industria e il commercio e, in particolare:
- turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie e, per alcune fattispecie di reato, sanzioni interdittive.

ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO 231 (REATI SOCIETARI):

reati societari e, in particolare:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1 e 3 comma, c.c.);
- falso in prospetto (v. art. 173-bis D.Lgs. n. 58 del 1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (v., D. Lgs. n. 39 del 2010 che prevede tale fattispecie di reato. Tale decreto legislativo non è tuttavia richiamato dal Decreto 231 che tuttora rinvia all’art. 2624 c.c. abrogato dal D.Lgs. n. 39 del 2010);
- impedito controllo (art. 2625, 2 comma, c.c., nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 2010);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c..c);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c..), introdotto con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e della Convezione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con legge del 28 giugno 2012 n. 110.

Ai predetti illeciti, si applicano sanzioni pecuniarie (da 200 sino a 1000 quote a seconda della fattispecie di reato (aumentabili sino a un terzo nel caso in cui si consegua un profitto di rilevante entità); per ciascuna fattispecie sono previste diverse soglie di sanzioni pecuniarie). Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO 231 (DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE):

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti commessi in violazione dell’art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 e ratificata in Italia dalla Legge n. 7 del 2003.

L’articolo 25-quater non contiene un elenco dettagliato dei reati presupposto e, pertanto, le sue disposizioni si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli previsti al comma 1 dell’art. 25-quater, che siano comunque stati posti in essere in violazione dell’art. 2 della suddetta Convenzione internazionale.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 700 quote (per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni) oppure da 400 a 1000 quote (per i delitti punti con la pena di reclusione non inferiore a 10 anni oppure con l’ergastolo);

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-QUATER.1. DEL DECRETO 231 (DELITTI CONTRO LA PERSONA):

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583-bis c.p.

Per il predetto illecito, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 700 quote;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231 (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE):

delitti contro la personalità individuale e, in particolare:
- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 1000 quote (le fasce di sanzioni sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa);

(b) sanzioni interdittive (le sanzioni interdittive sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa):
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-SEXIES DEL DECRETO 231 (REATI DI ABUSI DI MERCATO):

abusi di mercato (market abuse) e, in particolare:
- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 e 187-bis D.Lgs. n. 58 del 1998);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter D.Lgs. n. 58 del 1998).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 1000 quote (le fasce di sanzioni sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa);

(b) sanzioni interdittive (le sanzioni interdittive sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa):
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai predetti illeciti, si applica la sanzione pecuniaria da 400 fino a 1000 quote (e, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall’ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto).

ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO 231 (REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO):

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro) ed esattamente:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria: 1000 quote (per l’omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro);da 250 a 500 quote (per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); sino a 250 quote (per le lesioni personali di cui all’art. 590, comma 3, c.p.)

(b) sanzioni interdittive (di durata diversa a seconda della fattispecie delittuosa):
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, slavo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO 231 (REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO):

ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecitae, in particolare:
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis);
- autoriciclaggio (art. 648-ter-1)
- impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote (ovvero da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO 231 (DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE):

delitti in materia di violazione del diritto d’autore in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies, 171-octies, nonché articolo 174-quinquies della Legge n. 633 del 1941 recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Sono applicabili sanzioni pecuniarie e, nei casi di condanna per tali illeciti, sanzioni interdittive.

ARTICOLO 25-DECIES DEL DECRETO 231 (DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA):

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Per il suddetto illecito, si applica una sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO 231 (REATI AMBIENTALI):

reati ambientali e, in particolare:
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati previsti dall’art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di scarichi di acque:
» inquinamento idrico;
» scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o altre autorità competenti;
» violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- reati previsti dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata:  
» raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
» attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- reati previsti dall’art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di bonifica dei siti:
» inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità ad un progetto approvato dalla autorità compente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento di cui al comma 2 dell’art. 257 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose;
- reati previsti dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nonché i reati previsti dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:
» predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (relativamente alle informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto;
» predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
» trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti oppure uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI;
» trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- reati previsti dall’art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di traffico illecito di rifiuti;
» spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259/1993; oppure spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
» traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 256 e 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- reati previsti dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
» cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
- reati previsti dall’art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di superamento dei valori limite di emissione:
» violazione, nell’esercizio di uno smaltimento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti nell’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall’autorità competente che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
- reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e reati commessi in violazione delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica di cui agli artt. 1 (comma 1), 2 (commi 1 e 2), 6 (comma 4) e 3-bis (comma 1) della Legge n. 150 del 1992;
- reati commessi in violazione dell’art. 3 della Legge n. 549 del 1993 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l’art. 3 disciplina la cessazione e la riduzione dell’impiego di sostanze lesive di cui alla tabella A della Legge 549/1993, richiamando le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94):
» violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- reati in materia di inquinamento provocato dalla navi di cui all’art. 9 (commi 1 e 2) ed articolo 8 (commi 1 e 2).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

(a) sanzione pecuniaria: le quote sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa. Ad esempio, per i reati di cui all’art. 137 (commi 3, 5, primo periodo e 13) da 150 a 250 quote, mentre per i reati di cui all’art. 137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11) da 200 a 300 quote, e così via;

(b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contribuiti o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO 231 (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE):

Assunzione di lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nelle forme aggravate di cui all’art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286 del 1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione).

Ai sensi dell’art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, i seguenti fatti costituiscono circostanze aggravanti:

(a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
(b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
(c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p. ossia l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Per il predetto illecito sono applicabili all’ente sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro.

DELITTI INERENTI IL CRIMINE ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

Tale categoria di delitti non trova una collazione specifica nel Decreto 231 e, pertanto, nessun articolo del Decreto 231 tratta dei delitti inerenti il crimine organizzato internazionale. Tuttavia, con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione internazionale contro il crimine organizzato internazionale, è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. “reati transnazionali”.

Si tratta di illeciti nei quali sia coinvolto “un gruppo criminale organizzato”, commessi in più di uno Stato, ovvero se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito è avvenuta in un altro Stato o ancora se commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un’attività criminale in più Stati o ancora se commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, si tratta dei seguenti illeciti:

reati di tipo associativo e, più in particolare:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 1973 ossia il Testo Unico delle Leggi Doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990); 

reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998);

reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ai suddetti illeciti si applicano le disposizioni di cui al Decreto 231, ivi comprese le sanzioni che possono consistere in sanzioni pecuniarie (diverse a seconda della fattispecie delittuosa) e sanzioni interdittive (per alcune fattispecie, non è prevista l’applicazione di tale sanzione).

1.3 LE SANZIONI

Riassumendo le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione del reato o del tentativo richiamate al precedente paragrafo 1.2, sono:

(a) sanzioni pecuniarie: l’operatività della sanzione pecuniaria è “indefettibile”. Pertanto, le sanzioni pecuniarie si applicano sempre per ogni illecito ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria.

Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le sanzioni sono applicate dal giudice in base al criterio della commisurazione, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche dell’ente nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività riparatoria attuata dall’ente a seguito della commissione del reato. Sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto od il profitto conseguito dall’ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato);

(b) sanzioni interdittive: a differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano “congiuntamente” alla sanzione pecuniaria soltanto se espressamente previste dalla legge (per la specifica fattispecie delittuosa) e soltanto se ricorrono le condizioni previste nel Decreto 21 ossia l’ente ha tratta dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da dipendenti (a causa di gravi disfunzioni organizzative) oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive contemplate all’art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono paralizzare l’attività dell’ente (come nel caso dell’interdizione dallo svolgimento dell’attività) e quindi consistere in sanzioni incapacitanti oppure possono condizionare l’attività dell’ente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca o sospensione di licenze, ecc.) o con la sottrazione di risorse finanziarie (esclusione da agevolazione e revoca di quelli già concessi).

Il regime ordinario delle sanzioni interdittive è quello della temporaneità delle stesse che sono quindi applicate secondo la durata stabilita nel Decreto 231, sebbene per alcune ipotesi di particolare gravità la sanzione interdittiva può essere applicata in via definitiva (art. 16 del Decreto 231). Presupposto per l’applicazione di una sanzione interdittiva definitiva è la reiterata applicazione di misure interdittive temporanee in un determinato arco temporale (irrogazione della stessa sanzione per 3 volte negli ultimi sette anni).

Le sanzioni interdittive possono altresì essere applicate in via cautelare e in particolare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto 231);

(c) la confisca: si tratta di una sanzione autonoma ed obbligatoria ed è sempre disposta con la sentenza di condanna. La confisca ha per oggetto il prezzo od il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca mira a contrastare lo sfruttamento dell’illecito a fini di lucro;

(d) la pubblicazione della sentenza: la sanzione può essere disposta dal giudice soltanto quando viene irrogata all’ente una sanzione interdittiva.

1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231) l’ente non risponde se si dimostra che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo2;

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2 Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto 231 negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del Decreto 231, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza.
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- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall’ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti.

L’art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, stabilendo che il modello deve:

individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. “mappatura dei rischi”; ciò presuppone l’analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività “a rischio reato”, ma anche per determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all’interno dell’ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;

individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionale il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con specifico riferimento ai soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza dei predetti obblighi, qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla “natura ed alla dimensione dell’ente”, misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. A tal fine, l’efficace attuazione del modello richiede:

un’attività di verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull’adozione del modello sono previste all’art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale si presumono conformi ai requisiti di legge i modelli di organizzazione predisposti in base alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 180001: 2007.3

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3 In particolare, l’art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone quanto segue: 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
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Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio – Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 231.4

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4 Si richiamano in questa sede le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria, nella versione aggiornata al 31 marzo 2008 che recano indicazioni specifiche per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in base al dettato normativo. In particolare, le Linee Guida di Confindustria, in linea con l’art. 6 del Decreto 231, suggeriscono di : 
» mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative; 
» individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi; 
» individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget; 
» individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo; 
» adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello; 
» adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

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2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

2.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

2.1.1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A. – AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

Goodyear Tires Italia S.p.A. ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 (il “Modello”), affinché coloro che operano in Goodyear Tires Italia S.p.A. osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, un comportamento tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e nelle altre disposizioni di legge.

Il Modello è stato approvato ed adottato da Goodyear Tires Italia S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2013.

Contestualmente all’approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello (l’“Organismo di Vigilanza”) in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e nominato i componenti.

Le modifiche ed integrazioni del presente Modello rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione.

2.1.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Per la costruzione del Modello, Goodyear Tires Italia S.p.A. si è basata:

- sulle prescrizioni del Decreto 231, ivi compresi i cambiamenti legislativi e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa conseguente da reato;

- sulle Linee Guida di Confindustria, edizione marzo 2008, redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia recanti indicazioni per l’adozione e per l’attuazione dei modelli;5

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5 Eventuali differenze tra il Modello di GDTI e le indicazioni contenute nelle Linee Guide di Confindustria dipendono dall’esigenza di adeguare il Modello di GDTI alla specifica realtà aziendale non appieno riflessa nelle indicazioni di portata generale contenute nelle Linee Guida di Confindustria.
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- sul proprio sistema di corporate governance e sulla sua realtà organizzativa, con particolare riguardo agli organigrammi e alle funzioni, responsabilità;

- sulle policy, procedure e sui sistemi di controllo già applicati da Goodyear Tires Italia S.p.A., in quanto idonei a valere come protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni di Goodyear Tires Italia S.p.A. e, pertanto, efficaci misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto 231.

Per la costruzione del Modello, si sono tenute delle riunioni preliminari con consulenti esterni al fine di valutare e definire l’approccio per la costruzione del Modello e le attività da svolgersi, tra cui:

- l’analisi della realtà aziendale e dei controlli esistenti tramite l’acquisizione di documentazione ed interviste ai responsabili di funzione in modo da procedere ad una completa mappatura delle attività aziendali;

- l’analisi dei profili di rischio e valutazione del sistema di controllo interno;

- la successiva integrazione/adeguamento del sistema di controllo, con elaborazione della documentazione relativa al Modello.

Quindi, con il supporto dei vertici aziendali, è stata raccolta la documentazione rilevante per la mappatura delle aree sensibili a rischio reato ai sensi del Decreto 231, tra cui, la seguente documentazione:

- gli organigrammi;
- Job Descriptions;
- le policy e procedure del Gruppo e/o di Goodyear Tires Italia S.p.A. a presidio dello svolgimento delle attività aziendali;
- la documentazione contrattuale e societaria.

In particolare:

(a) l’analisi della realtà aziendale è stata effettuata tramite l’esame della documentazione e lo svolgimento di interviste ai responsabili di funzione ed al personale, utilizzando un Questionario all’uopo predisposto, agli atti di Goodyear Tires Italia S.p.A.. unitamente al documento “Esiti del Questionario”.

Le interviste hanno consentito di mappare la realtà aziendale, sia sotto il profilo della struttura che dell’operatività aziendale, e verificare – tra l’altro - lo stato di effettività, efficacia ed osservanza delle procedure aziendali.

Si è pertanto provveduto alla predisposizione del documento “Mappatura delle aree aziendali sensibili” che identifica in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità possono verificarsi gli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231.

In particolare, la “Mappatura delle aree aziendali sensibili” individua:

- i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- le macro aree/settori di attività aziendali che appaiono rilevanti ai fini dei reati contemplati;
- nel dettaglio, gli ambiti/funzioni aziendali interessati dai processi a rischio reato (tenendo conto dei diversi profili degli esponenti aziendali interessati e, in particolare, dei soggetti apicali e dei soggetti subordinati), con l’indicazione – ove pertinente – dei potenziali enti pubblici coinvolti;
- a mero titolo di esemplificativo, la casistica delle possibili modalità di realizzazione del reato o di partecipazione nello stesso, nonché le possibilità finalità di realizzazione della condotta illecita.

Per i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, atteso che la loro commissione può riguardare ogni funzione aziendale, l’indagine ha riguardato la struttura organizzativa di Goodyear Tires Italia S.p.A. nel suo complesso, non essendo possibile escludere apriori alcun ambito di attività (come suggerito da Confindustria nelle Linee Guida). Particolare attenzione è stata data alle attività svolte dagli addetti alle vendite, ivi comprese le visite presso le sedi dei clienti, ed ai rischi risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi predisposto da Goodyear Tires Italia S.p.A. Si è inoltre tenuto conto della circostanza che Goodyear Tires Italia S.p.A. non svolge attività di produzione.

L’individuazione delle aree a rischio ha rappresentato un’attività fondamentale per la costruzione del Modello di Goodyear Tires Italia S.p.A..

Per la mappatura delle aree a rischio, si è tenuto conto della storia e delle vicende di Goodyear Tires Italia S.p.A. e, in genere, delle caratteristiche dei soggetti operanti nei settori di business nel quale la medesima opera. Particolare attenzione è stata posta ai processi finanziari.

(b) a seguito della mappatura dell’aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità di attuazione dei reati nelle diverse aree aziendali, è stata condotta l’analisi del sistema di controllo interno per verificare, in particolare:

● l’esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
● l’esistenza e l’adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
● il rispetto e l’attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
● l’esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale; e
● l’esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività “critiche” in relazione al Decreto 231.

La valutazione del sistema di controllo interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231.

(c) in base all’esito delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello alcune fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 non sono state ritenute, allo stato, rilevanti per Goodyear Tires Italia S.p.A.; tra di esse:

- i delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, reati in materia di pornografia e le altre fattispecie delittuose contemplate nell’art. 25-quinquies del Decreto 231). In proposito, a titolo indicativo, si segnala che si è considerato e valutato che Goodyear Tires Italia S.p.A. non svolge attività nel settore editoriale o audiovisivo né svolge attività per via telematica; sono state inoltre valutate le difficoltà di individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio da parte di Goodyear Tires Italia S.p.A. derivante dalla commissione di tali reato come, ad esempio, nell’ipotesi del reato di “iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- i reati di falsificazione in monete, in carte di pubblico credito, valori di bolli e strumenti o segni di riconoscimento;
- i reati di market abuse;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. In proposito, a titolo indicativo, si segnala che il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-quinquies non è stato ritenuto rilevante per Goodyear Tires Italia S.p.A. atteso anche che ai fini della configurabilità di tale delitto è richiesto un duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento della fattispecie di reato.

A presidio dei predetti reati, Goodyear Tires Italia S.p.A. ha comunque considerato primario condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, inserendo i protocolli preventivi direttamente nel proprio Codice Etico. Gli stessi reati sono stati comunque inseriti nella Mappatura delle aree sensibili a rischio reato.

Altre fattispecie di reato sono invece risultate di remota commissione o di improbabile realizzazione, come per i delitti: (i) in materia di marchi e brevetti (contraffazione, alterazione, e uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, importazione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); (ii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore; (iii) i reati ambientali atteso che Goodyear Tires Italia S.p.A. non svolge attività di produzione e la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. n. 152 del 2006 avviene in forma associata tramite la partecipazione al Consorzio Ecopneus; (iv) il reato di frode contro le industrie nazionali attesa la tipologia di tale reato; (v) il reato di cui all’art. 25-decies.1 (induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci), per il quale non sono stati riscontrati specifici profili di rischio e (vi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I predetti reati sono comunque espressamente previsti nella Mappatura delle aree sensibili a rischio reato ed a presidio dei predetti reati, Goodyear Tires Italia S.p.A. ha comunque considerato primario condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, inserendo i protocolli preventivi direttamente nel proprio Codice Etico.

Goodyear Tires Italia S.p.A. si impegna comunque a svolgere un’attività di continuo monitoraggio delle aree sensibili a rischio reato, aggiornando di conseguenza la Mappatura delle aree sensibili.

2.1.3 LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DEL MODELLO DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

Il Modello di Goodyear Tires Italia S.p.A. si prefigge di:

- migliorare la corporate governance di Goodyear Tires Italia S.p.A., riducendo i rischi di commissione di reati;

- rendere consapevoli i dipendenti interessati e quanti operano per Goodyear Tires Italia S.p.A. che la commissione di un reato (o anche il tentativo) – anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse di Goodyear Tires Italia S.p.A.- rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico di Goodyear Tires Italia S.p.A. e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore del reato, ma anche nei confronti di Goodyear Tires Italia S.p.A.;

- individuare i comportamenti che sono condannati da Goodyear Tires Italia S.p.A., in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui Goodyear Tires Italia S.p.A. intende ispirarsi ed attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;

- consentire il monitoraggio dei settori di attività a rischio reato e l’intervento tempestivo per prevenire ed impedire la commissione dei reati;

- prevenire la commissione di reati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello:

● i principi e le disposizioni contenuti nel Modello (il Modello illustra - tra l’altro - le disposizioni del Decreto 231, la funzione del Modello di Goodyear Tires Italia S.p.A., i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni);

● la Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili;

● i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico (tale Codice Etico è uno strumento di portata generale che stabilisce i principi etici fondamentali che Goodyear Tires Italia S.p.A. intende rispettare e far rispettare nello svolgimento delle attività aziendali a tutela della sua reputazione ed immagine nel mercato);

● i protocolli predisposti ai fini del Decreto 231 (parti speciali e protocolli) e le regole aziendali e di corporate governance adottate in conformità alle disposizioni di legge, nonché le policy e le procedure adottate da Goodyear Tires Italia S.p.A. atte a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle attività aziendali;

● il sistema disciplinare;

● il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (una volta redatto dall’Organismo di Vigilanza, a seguito del suo insediamento).

I predetti principi, regole, procedure, protocolli, policy e sistemi costituiscono, nel loro insieme, il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Goodyear Tires Italia S.p.A. e che coloro che operano per Goodyear Tires Italia S.p.A. sono tenuti a rispettare.

2.2 CORPORATE GOVERNANCE DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

2.2.1 PREMESSE

Goodyear Tires Italia S.p.A. fa parte del Gruppo Goodyear, leader mondiale nella produzione di pneumatici.

Goodyear Tires Italia S.p.A. nel Settembre 1999. Dal 1° gennaio 2001 sono confluite in Goodyear Tires Italia S.p.A. le attività commerciali di Goodyear Italiana S.p.A., di Pneumatici S.p.A. e di Eurosava S.r.l., già controllata da Goodyear.

Goodyear Tires Italia S.p.A., con sede legale in Assago (MI), Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10, occupa circa 200 dipendenti ed è strutturata in due Business Units principali (Consumer & Moto, Truck & OTR) oltre alle Direzioni Marketing, Comunicazione, Supply Chain e Risorse Umane e Finance & IT.

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, Goodyear Tires Italia S.p.A. ha per oggetto il commercio attraverso l’acquisizione, l’importazione, l’esportazione e la distribuzione, sia all’ingrosso che al dettaglio, di pneumatici in genere e di ogni altro prodotto fabbricato, in tutto o in parte, con gomma naturale o sintetica, di attrezzature, macchinari, apparecchi, strumenti e prodotti connessi con l’industria della gomma, di oggetti di natura promozionale, nonché l’acquisizione e la cessione di know-how e di tecnologie e la prestazione di servizi relativi e/o funzionali a tale attività.

2.2.2 SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE ADOTTATO DA GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

Lo Statuto prevede i seguenti organi sociali:

● l’Assemblea dei Soci;
● il Consiglio di Amministrazione (composto da 3 a 7 membri) oppure da un Amministratore Unico;
● il Collegio Sindacale.

Con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel relativo registro.

2.2.3 I SOCI E L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci, regolarmente costituta rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il funzionamento delle Assemblee e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dallo Statuto sociale di Goodyear Tires Italia S.p.A. e dalle disposizioni di legge.

2.2.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione di Goodyear Tires Italia S.p.A. è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto attualmente da 3 componenti (di cui uno con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato e uno con funzioni di Vice-Presidente al quale sono attribuiti specifici poteri).

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria come dall’art. 15 dello Statuto, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano ai Soci.

I compiti e poteri di amministrazione e controllo risultano ripartiti in seno al Consiglio in ossequio a quanto previsto nello Statuto sociale, nonché attribuiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi componenti del Consiglio, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Istituzionalmente, l’Amministratore Delegato assicura operativamente che la gestione di Goodyear Tires Italia S.p.A. (nel suo complesso) sia in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e in coordinamento con le decisioni strategiche del Gruppo. L’Amministratore Delegato assicura quindi lo sviluppo di Goodyear Tires Italia S.p.A. nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi societari.

Inoltre, il Presidente e Amministratore Delegato – in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008- svolge i compiti e le funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dei luoghi di lavoro e dell’ambiente, interno ed esterno, ed assicurano – anche tramite le funzioni aziendali incaricate - la diffusione della politica della qualità.

La rappresentanza legale di Goodyear Tires Italia S.p.A., anche in giudizio, e il potere di firma sociale spettano, secondo quanto stabilito nello Statuto, al Presidente del Consiglio e Amministratore Delegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato può, entro i limiti dei poteri al medesimo conferiti, nominare procuratori per specifici atti e categorie di atti, determinando i loro poteri ed eventualmente la loro remunerazione.

2.2.5 COLLEGIO SINDACALE

La Società ha affidato le funzioni dell’organo di controllo a un Collegio Sindacale in conformità a quanto consentito dallo Statuto sociale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene in conformità di quanto previsto nello Statuto sociale e delle disposizioni di legge per le società per azioni, assicurando in ogni caso che tutti i componenti del Collegio Sindacale non si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile adottati da Goodyear Tires Italia S.p.A. e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercita i propri doveri e poteri, in autonomia, senza alcuna ingerenza da parte di qualsiasi esponente di Goodyear Tires Italia S.p.A.

2.2.6 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’attività di revisione legale dei conti è svolta dal Collegio Sindacale. Vi è la facoltà di affidare le funzioni relative alla revisione legale dei conti a una società di revisione, iscritta nel relativo registro, all’uopo incaricata dall’Assemblea dei Soci.

2.2.7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A.

La struttura organizzativa di Goodyear Tires Italia S.p.A. rispetta il principio di separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le varie risorse aziendali.

Goodyear Tires Italia S.p.A. è dotata di un organigramma generale, nonché di organigrammi nominativi e per funzione, dettagliati e costantemente aggiornati in base alle modifiche strutturali e cambiamenti intervenuti.

In particolare, gli organigrammi specificano:
● le aree in cui si suddivide l’attività;
● le linee di dipendenza gerarchica dei singoli esponenti aziendali;
● i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Gli organigrammi di Goodyear Tires Italia S.p.A. riflettono il sistema di gestione della sicurezza all’interno dell’azienda. Di seguito, un prospetto della composizione della struttura organizzativa di Goodyear Tires Italia S.p.A.:

● General Manager ed Amministratore Delegato/Datore di Lavoro: Il General Manager ed Amministratore Delegato risponde al Consiglio di Amministrazione ed alle linee gerarchiche del Gruppo, e si occupa, tra l’altro, di intraprendere decisioni strategiche per lo svolgimento delle attività aziendali ed il suo sviluppo in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di Gruppo, di coordinare le attività dei vari responsabili di funzione, determinando gli indirizzi da rispettare e gli aspetti legali ed economici, di stabilire le policies e gli obiettivi per la qualità; il General Manager ed Amministratore Delegato è altresì il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 2008 (come modificato ed integrato), con tutti i relativi poteri, funzioni e responsabilità. Il Datore di Lavoro è coadiuvato dall’RSPP e dal suo staff, i quali si occupano, altresì, delle attività di formazione obbligatoria, della definizione dei programmi per la gestione della sicurezza, con l’aggiornamento dei relativi documenti, della supervisione delle attività aziendali e della gestione dei rapporti relativi alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

● Funzione Finance & IT: la Funzione Finance & IT incorpora al proprio interno le seguenti Funzioni:

Finance: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile, tra l’altro, dell’efficace funzionamento delle attività finanziarie, fiscali, amministrative di Goodyear Tires Italia S.p.A. e del corretto svolgimento degli adempimenti di legge (in materia fiscale, societaria nonché alcuni adempimenti relativi al personale); della gestione della contabilità; dei rapporti con il Collegio Sindacale (con l’ausilio delle altre funzioni aziendali); dell’elaborazione del budget annuale; dei rendiconti aziendali e della raccolta, aggregazione e valutazione di dati contabili e della conseguente predisposizione del Bilancio e di situazioni patrimoniali (ferma restando l’approvazione da parte degli organi societari preposti); della gestione della cassa e dei flussi finanziari; della tesoreria in genere (e dei creditori e dei fornitori) in ossequio ai principi e procedure aziendali in essere. La funzione Finance, tra l’altro, cura il controllo di gestione e la pianificazione economico/gestionale, è responsabile di coordinare le attività Sox, di monitorare le attività anche in funzione delle attività di reportistica assegnate a tale funzione.

IT & Application: risponde a livello locale al Finance Director; si occupa di risolvere i problemi che coinvolgono i servizi informativi, le apparecchiature connesse, l’installazione e la dismissione delle apparecchiature IT e telefoniche e di gestire il personale della funzione IT e di fornire assistenza in base alle linee programmatiche e standard procedurali del Gruppo.

Procurement: risponde a livello locale al Finance Director; fornisce supporto alle funzioni aziendali nelle attività di acquisto di beni e servizi (inclusi eventi aziendali e viaggi) allo scopo di migliorare gli acquisti in termini di efficienza, occupandosi, tra l’altro, di esaminare le esigenze aziendali; si occupa di sviluppare ed attuare le strategie, politiche e procedure di acquisto, di monitorare il mercato dei fornitori, di selezionare il fornitore migliore (in base alla specifica tipologia di acquisto), di condurre le trattative e stipulare i relativi atti, contratti e documenti e di monitorare la conformità tra i prodotti acquistati e/o le prestazioni rese dai fornitori ed i termini e condizioni contrattuali pattuiti.

Sales Administration: risponde a livello locale al Finance Director ed è responsabile della verifica sull’affidabilità dei nuovi clienti, della gestione dell’anagrafica clienti (Customer Master File), della gestione a sistema delle condizioni commerciali (politiche commerciali, scontistica e campagne di vendita), della gestione e liquidazione dei premi commerciali, dell’emissione di documenti di rettifica fatturazione (note credito/debito).

● Funzione Legal: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile di fornire collaborazione e supporto agli organi societari ed alle altre funzioni aziendali, della tenuta dei libri sociali e dei relativi adempimenti, di supervisionare le attività aziendali e di verificare l’osservanza delle disposizioni di legge e il rispetto delle procedure aziendali anche in funzione delle attività di reportistica assegnate a tale funzione, di supervisionare il corretto svolgimento degli adempimenti di legge (in materia fiscale e societaria), di fornire collaborazione per la definizione dei contratti, di raccogliere e predisporre la documentazione, di studiare ed analizzare le tematiche di interesse aziendale, di gestire i rapporti con i consulenti legali, con le assicurazioni e l’autorità giudiziaria.

● Funzione Human Resources: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile, tra l’altro, della gestione del personale e di tutte le attività connesse all’amministrazione del personale, ivi comprese le attività di reclutamento, selezione ed inserimento in azienda del personale (unitamente ad altre funzioni aziendali), cessazione dei rapporti di lavoro, di sovraintendere all’elaborazione delle retribuzioni e degli incentivi nel rispetto delle politiche aziendali e di svolgere gli adempimenti di legge. La funzione Human Resources gestisce partner terzi (outsourcer del processo di payroll e altri consulenti). La funzione Human Resources assicura inoltre le attività di pianificazione, di previsione dei costi, di aggiornamento, evoluzione e validazione degli strumenti HR nell’ambito di payroll e gestione del personale; si coordina con la Funzione Finance per l’elaborazione del budget. La Funzione Human Resources gestisce inoltre la mobilità internazionale e realizza gli adempimenti necessari alla gestione amministrativa del personale espatriato, interviene nella definizione dei cambiamenti organizzativi, nella gestione della sicurezza/ambiente e in particolare nella formazione obbligatoria, nella definizione dei programmi per la gestione della sicurezza, con l’aggiornamento dei relativi documenti, nella supervisione delle attività aziendali e nella gestione dei rapporti relativi alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ed effettua attività di reportistica.

● Funzione Supply Chain: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile, tra l’altro, della gestione degli ordini, di supervisionare e coordinare le attività relative al customer service, acquisti, magazzino, trasporti e logistica, dell’approvvigionamento dei prodotti, della gestione dei reclami e assistenza tecnica; la funzione si occupa, fra l’altro, di attuare i processi ed i progetti relativi alla supply chain ed effettua attività di reportistica. La Funzione Supply Chain incorpora al proprio interno anche la:

Funzione Qualità che risponde, quindi, al Supply Chain Director; la funzione è responsabile di assicurare l'applicazione e lo sviluppo delle policies e degli obiettivi per la qualità stabiliti dal General Manager ed Amministratore Delegato, coordinando l'emissione, il controllo e la verifica applicativa delle procedure interne concorrenti alla gestione di un sistema di qualità conforme alla ISO 9001:2008. Il Responsabile Qualità & Processi si occupa, fra l’altro, del controllo dei processi e dell’analisi dei dati relativi alla qualità, della revisione ed aggiornamento periodico delle policies per la qualità, del Manuale di Gestione della Qualità e dei documenti relativi alla qualità, nonché della formazione e aggiornamento del personale con riferimento al sistema di gestione della qualità.

 Funzione Comunicazione: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile, tra l’altro, della definizione delle strategie di brand per i prodotti promossi dall’azienda, curandone il posizionamento nel mercato di riferimento; la funzione si occupa, in collaborazione con le aree marketing delle diverse Business Units, dell’ideazione, elaborazione e realizzazione di iniziative necessarie per lo sviluppo delle strategie di brand, gestisce le relazioni esterne e i rapporti con la stampa e i media in generale.

● BU Consumer & Moto: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile della commercializzazione e dello sviluppo delle attività di marketing relative ai prodotti vettura, light truck e off road nonché moto, scooter e racing; in particolare la funzione si occupa della definizione ed attuazione della politica commerciale dell’anno in termini di obiettivi (volumi di vendita, margini, ecc..) e condizioni commerciali applicabili per ciascuna tipologia di cliente (sconti, premi, contributi promozionali, mezzi e termini di pagamento, ecc..), della definizione delle strategie e del piano di vendita annuale e della stipula degli accordi con i singoli clienti (incluse case costruttrici, rivenditori, distributori, gestori di flotte, enti pubblici, amministrazioni militari, ecc.), della selezione di bandi di gara ai fini della partecipazione di Goodyear Tires Italia S.p.A direttamente o tramite rivenditori, delle attività di reportistica assegnate a tale funzione.

● BU Truck & OTR risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile, tra l’altro, della commercializzazione e dello sviluppo delle attività di marketing relative ai prodotti autocarro e movimento terra; in particolare la funzione si occupa della definizione ed attuazione della politica commerciale dell’anno in termini di obiettivi (volumi di vendita, margini, ecc..) e condizioni commerciali applicabili per ciascuna tipologia di cliente (sconti, premi, contributi promozionali, mezzi e termini di pagamento, ecc..), della definizione delle strategie e del piano di vendita annuale, della definizione delle condizioni generali di vendita dell’anno e della stipula degli accordi con i singoli clienti (inclusi rivenditori, distributori, ecc.), delle attività di reportistica assegnate a tale funzione.

● Funzione Marketing Consumer: risponde a livello locale al General Manager ed Amministratore Delegato ed è responsabile, tra l’altro, delle analisi di mercato, della definizione delle strategie di sviluppo della rete vendita, della definizione, sviluppo e gestione dei piani di marketing, della verifica dei risultati conseguiti, della definizione ed aggiornamento periodico dei listini commerciali in collaborazione con il BU Consumer & Moto Director e nel rispetto delle pricing policies aziendali, del lancio di nuovi prodotti, dell’elaborazione del budget, di definire in collaborazione con il Responsabile della Funzione Legal e con il BU Consumer & Moto Director gli accordi con la rete dei rivenditori, della definizione del programma formativo dedicato a clienti e dipendenti addetti alle vendite.

3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a nominare e revocare procuratori, preposti e mandatari in genere e delegare loro la firma sociale per determinati atti o categorie di atti e con quelle mansioni, restrizioni di poteri (ed eventuali compensi) ritenuti opportuni. Ai sensi dello Statuto sociale, la medesima facoltà compete a ciascun Amministratore a cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, a norma e nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, anche disgiuntamente ed anche con facoltà di delega, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all’Amministratore Delegato o avocare le operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

Il potere di rappresentare Goodyear Tires Italia S.p.A. e i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali nel rispetto delle norme di corporate governance stabilite dalla legge e dallo Statuto sociale e prevedono, ove necessario, i limiti di approvazione delle spese.

Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione di Goodyear Tires Italia S.p.A. ha riorganizzato i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Procuratori Speciali. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha attributo al Presidente del Consiglio e Amministratore Delegato e al Vice-Presidente specifici poter di gestione e di firma, a firma congiunta tra loro, nonché ulteriori poteri a firma singola, strettamente connessi e necessari allo svolgimento delle rispettive competenze nonché calibrati in funzione dei ruoli e responsabilità conferiti a ciascun componente del Consiglio.

Sono state, inoltre, conferite specifiche procure speciali ai responsabili di alcune funzioni (ad esempio, l’Human Resources Director, il BU Consumer & Moto Director e il BU Truck & OTR Director), in stretta relazione alle mansioni ed alle attività svolte da ciascun responsabile. Le procure sono state conferite a soggetti dipendenti di Goodyear Tires Italia S.p.A.

Tutti i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai procuratori speciali di Goodyear Tires Italia S.p.A. sono soggetti a limitazioni e restrizioni, anche di spesa. In alcuni casi, è richiesta la firma abbinata.

I poteri, come attributi, consentono di identificare:

» il soggetto delegante e la fonte dei suoi poteri;
» il soggetto delegato;
» l’oggetto della delega;
» i limiti, le restrizioni e le modalità di esercizio della delega.

I poteri conferiti da Goodyear Tires Italia S.p.A. sono stati puntualmente depositati presso il Registro delle Imprese.

Inoltre, le procedure aziendali delineano gli obblighi e le limitazioni dei poteri autorizzativi e di firma di ciascun esponente aziendale, individuando nello specifico le attività alle quali si applicano ed i livelli di approvazione richiesti.

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Goodyear Tires Italia S.p.A. dispone di un sistema organizzativo e di controllo (ivi compreso il sistema di gestione della sicurezza) strutturato che consente una consapevole gestione delle attività aziendali e dei rischi tramite una loro idonea regolamentazione. Inoltre, stante l’appartenenza ad un gruppo societario statunitense quotato in borsa, Goodyear Tires Italia S.p.A. ha attuato specifiche procedure e controlli al fine di assicurare e garantire la conformità al Sarbanes-OxleyAct.

Le procedure adottate da Goodyear Tires Italia S.p.A. consentono di rispettare una serie di principi di controllo, tra cui:

● tracciabilità delle operazioni ed attività: ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; pertanto, per ogni operazione svolta da Goodyear Tires Italia S.p.A., le procedure consentono di predisporre un adeguato supporto documentale che consente di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa. In sostanza, ogni operazione segue degli standard documentali che regolano nel dettaglio ciascuna attività aziendale. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate;

● separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo; l’osservanza di tale principio è garantito dall’applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all’interno di Goodyear Tires Italia S.p.A., in base al quale diverse funzioni sono coinvolte nella gestione di un’attività aziendale e ciascuna segue una specifica fase dell’attività aziendale. Pertanto, soggetti e funzioni separati hanno la responsabilità di autorizzare un’operazione, di contabilizzarla, di attuare l’operazione e/o di controllarla, il tutto in base alle struttura organizzativa di Goodyear Tires Italia S.p.A.. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all’interno di Goodyear Tires Italia S.p.A.; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;

 documentazione dei controlli: il sistema di controllo è documentato in forza degli standard documentali e procedure applicate da Goodyear Tires Italia S.p.A..

I predetti principi sono rigorosamente applicati da Goodyear Tires Italia S.p.A. in tutte le attività aziendali, ivi compresi:

» i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
» le attività relative ad eventuali finanziamenti, agevolazioni, contributi pubblici;
» la gestione delle consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
» la gestione di sponsorizzazioni nonché omaggi, donazioni e liberalità;
» la gestione del sistema informatico, ivi incluse delle credenziali di accesso a sistemi informativi e telematici di terzi;
» i rapporti infra-gruppo;
» i rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale;
» le attività relative ad operazioni straordinarie e, in genere, la redazione e pubblicazione di documenti societari;
» la gestione della contabilità e delle risorse finanziarie;
» la gestione della liquidità;
» la gestione del ciclo acquisti;
» la gestione delle attività commerciali;
» la gestione del personale;
» la gestione della sicurezza;
» la gestione dell’ambiente, interno ed esterno.

I principali sistemi informativi utilizzati da Goodyear Tires Italia S.p.A. sono:
- SRM per la gestione ed approvazione degli ordini di acquisto;
- APWORKFLO per la gestione del ciclo fatture passive;
- SAP per l’acquisizione degli ordini, la stampa delle bolle, la fatturazione, la contabilità e i rimborsi spese;
- INAZ per la rilevazione presenze;
- LOTUS di IBM per la gestione della posta elettronica, la selezione e conservazione dei dati relativi al personale;
- FORGE per lo scambio di informazioni con la casa madre relative a dati contabili;
- LOAN COMPLIANCE per lo scambio di informazioni con la casa madre relative agli assets, garanzie verso terzi, ecc.

La gestione delle risorse garantisce la verificabilità e tracciabilità delle spese nonché l’oculatezza delle medesime, mirando ai seguenti obiettivi:
» definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e le finalità del loro impiego, tramite la valutazione programmazione e predisposizione del budget;
» rilevare gli eventuali scostamenti rispetto al budget, attivando le procedure applicabili e gestendo tali scostamenti in ossequio a quanto ivi previsto (analisi ed approfondimenti, adeguamento del budget, coinvolgimento degli esponenti del Gruppo per l’approvazione);
» costante controllo e monitoraggio delle spese e dei costi sostenuti.

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

L’Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2013, data in cui Goodyear Tires Italia S.p.A. si è formalmente dotata di un Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo. In tale sede, il Consiglio ha determinato la composizione dell’Organismo di Vigilanza, il numero dei componenti, la durata in carica, l’autorità ed i poteri, le responsabilità ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto.

L’Organismo di Vigilanza di Goodyear Tires Italia S.p.A. può essere di composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all’atto di nomina dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione di Goodyear Tires Italia S.p.A.

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina, comunque non inferiore a 1 esercizio.

Il componente o i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono rieleggibili, interni od esterni a Goodyear Tires Italia S.p.A., e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l’assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere affidate al Collegio Sindacale.

La selezione dei componenti deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell’esigenza primaria di assicurare l’effettività dei controlli e del modello, l’adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento. I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché comunicare senza ritardo al Consiglio di Amministrazione la presenza di eventuali condizioni ostative.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l’Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 componenti ad un massimo di 7 componenti. Al momento della nomina dell’Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, il Consiglio di Amministrazione ne designa il Presidente. In mancanza, l’Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente. Ove il numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell’Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati scadano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, riconoscere al momento della nomina, l’eventuale emolumento al componente/ai componenti dell’Organismo di Vigilanza per l’intera durata dell’incarico, secondo le determinazioni che il Consiglio delibererà di volta in volta. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione determini di non riconoscere alcun emolumento (salvo il rimborso delle spese), l’accettazione dell’incarico equivarrà a rinuncia irrevocabile al compenso e l’accettazione incondizionata della presente previsione. 

Oltre agli emolumenti eventualmente spettanti ai singoli componenti dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto deliberato al momento della loro nomina, al fine di garantire l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza e per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione attribuisce, in via irrevocabile, una dotazione adeguata di risorse finanziarie all’Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle indicazioni e proposte di budget di spesa formulate dall’Organismo di Vigilanza; l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di richiedere integrazioni della dotazione finanziaria all’occorrenza, previa formale richiesta al Consiglio di Amministrazione. Per l’assegnazione del budget di spesa all’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di delegare, in tutto o in parte, tale compito o gli aspetti operativi ad uno o più dei suoi componenti.

5.2 CESSAZIONE DALLA CARICA

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinunzia, decadenza, revoca o morte.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza che rinunziano all’incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all’Organismo di Vigilanza.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità ed incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell’Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell’Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l’eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con Goodyear Tires Italia S.p.A. comporta normalmente la revoca dall’incarico. La revoca dalla carica di un membro dell’Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinunzia, decadenza, revoca e morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà: (a) in caso di composizione monocratica dell’Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale; (b) in caso di composizione plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell’Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell’Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e previe le opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nel rispetto comunque del numero minimo previsto per la composizione dell’Organismo di Vigilanza.

5.3 REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalle Linee Guida di Confindustria, l’Organismo di Vigilanza di Goodyear Tires Italia S.p.A. risponde ai requisiti di:

autonomia ed indipendenza: in quanto

(a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di Goodyear Tires Italia S.p.A.;
(b) l’Organismo di Vigilanza è composto anche da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Sindaci ed ai Soci;
(c) all’Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio;
(d) l’Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
(e) infine, le regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;

professionalità: in quanto l’Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché – se necessario - di consulenti esterni;

continuità di azione: in quanto l’Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni ed attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell’Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell’Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l’autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.

5.4 FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l’osservanza del Modello, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia);

- vigilare sul funzionamento, l’osservanza e, quindi, sull’effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività);

- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

- curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l’altro - la presentazione di proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle proposte presentate.

Al fine dell’assolvimento dei compiti sopra riportati, l’Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

(a) con riferimento alle verifiche dell’efficacia del Modello:

● interpretare la normativa rilevante;
● condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di self assessment;
● valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell’analisi dei rischi di reato, l’idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare;
● coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l’esecuzione, promuovendo iniziative;

(b) con riferimento alle verifiche dell’effettività del Modello:

● effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all’analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
● coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato;
● raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’Organismo stesso;
● attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

(c) con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

● sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello, nonché sull’operatività dello stesso;
● in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello, con l’indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell’assetto interno di Goodyear Tires Italia S.p.A. e/o delle modalità di svolgimento dell’attività aziendale e/o di modifiche normative;
● verificare periodicamente l’attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità;
● coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell’attività di vigilanza, la documentazione attestante l’attività svolta.

L’Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull’attività di vigilanza svolta e sull’esito di tale attività e sull’attuazione del Modello; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale.

Per l’’espletamento dei propri compiti sono attribuiti all’Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative;
- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre Goodyear Tires Italia S.p.A. a rischio di reato;
- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell’efficacia del Modello Organizzativo. 

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, le regole di convocazione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, la verbalizzazione delle riunioni, l’istituzione di libri, registri attinenti alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e delle segnalazioni, la specificazione dei contenuti delle relazioni da sottoporsi al Consiglio e così via.

5.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Il personale apicale, il personale sottoposto all’altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, gli Amministratori ed i Sindaci, i soggetti terzi interessati dal Modello di Goodyear Tires Italia S.p.A. sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità di Goodyear Tires Italia S.p.A. sensi del Decreto 231.

Le funzioni aziendali devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, report riepilogativi dell’attività svolta e dei controlli effettuati), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l’erogazione e l’utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici; 
- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231; 
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231 (segnalazioni inoltrate a Goodyear Tires Italia S.p.A. dai propri dipendenti e/o dirigenti); 
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull’osservanza del Modello; 
- alle notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 
- alle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata.

Ulteriori obblighi informativi sono previsti nel Codice Etico e nei protocolli del Modello. In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all’Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di Goodyear Tires Italia S.p.A. che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all’interno di Goodyear Tires Italia S.p.A. o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 

Tutte le segnalazioni e comunicazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza devono essere effettuate esclusivamente per iscritto, fatta salva la facoltà dell’ODV di stabilire altre forme e modalità per le comunicazione e segnalazioni al medesimo Organismo.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo di Vigilanza, è prevista l’istituzione di canali informativi dedicati, nei termini che seguono:

» indirizzo di posta elettronica riservato dell’Organismo di Vigilanza: odv231_italy@goodyear.com.

L’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di stabilire – con apposito regolamento – ulteriori principi e regole applicabili ai flussi informativi in base all’andamento delle attività di vigilanza e/o a particolari esigenze.

In relazione agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l’obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l’immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell’Organismo di Vigilanza e non impongono all’Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi, anche in base a quanto previsto nel regolamento di cui l’Organismo di Vigilanza si doterà.

6. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Goodyear Tires Italia S.p.A. è consapevole dell’importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale interessato e della sua formazione quale protocollo di primario rilievo e si impegna a divulgare i principi contenuti nel Codice Etico ed ai principi di organizzazione e di gestione adottati da Goodyear Tires Italia S.p.A., adottando le iniziative opportune per promuovere e diffondere la conoscenza sia dei loro contenuti sia degli obblighi derivanti dagli stessi.

L’attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti interessati al Decreto 231 prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione (definito anche con l’ausilio dell’Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte), calibrato e differenziato secondo le diverse funzioni aziendali coinvolte ed il personale interessato e relativi ruoli e responsabilità.

Più in particolare, le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati da Goodyear Tires Italia S.p.A..

Tali attività comprendono:
● una comunicazione iniziale ai dipendenti interessati in merito all’adozione del Modello da parte di Goodyear Tires Italia S.p.A.;
● la consegna di un set di documenti ai dipendenti interessati contenente i riferimenti al Modello e relativi documenti integrativi e protocolli;
● la consegna ai nuovi assunti, se interessati, del predetto set di documenti;
● la sottoscrizione da parte dei dipendenti interessati di appositi moduli per presa conoscenza ed accettazione;
● una specifica attività di formazione (su base periodica all’occorrenza, come ad esempio, in caso di mutamenti, per aggiornamenti, ecc.). Di tale attività, dovrà essere conservata idonea documentazione.

I documenti relativi al Modello dovranno essere resi disponibili al personale interessato al Decreto 231, tramite strumenti informatici o cartacei come ritenuto opportuno.

Il personale interessato è tenuto a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello e relativi protocolli e documenti integrativi, ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione.

L’adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa ai soggetti esterni con i quali Goodyear Tires Italia S.p.A. intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori ecc.; gli stessi dovranno essere sensibilizzati sui contenuti del Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione applicati da Goodyear Tires Italia S.p.A., nonché essere edotti delle conseguenze di eventuali violazioni. L’avvenuta comunicazione e, nei casi applicabili, l’impegno formale da parte dei soggetti esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Goodyear Tires Italia S.p.A. (se e nei limiti in cui risultano applicabili ai terzi) devono risultare da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione ai principi di Goodyear Tires Italia S.p.A. o specifiche clausole contrattuali. In proposito, nei diversi contratti stipulati da Goodyear Tires Italia S.p.A., occorrerà inserire specifiche clausole contrattuali relative al Decreto 231 ed alle conseguenze della sua violazione, tra cui, la risoluzione del contratto od il diritto di recesso da parte di Goodyear Tires Italia S.p.A..

Goodyear Tires Italia S.p.A. non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Goodyear Tires Italia S.p.A. (in relazione ai soggetti terzi, limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili).

7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETT. E)

7.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Goodyear Tires Italia S.p.A. considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all’art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, Goodyear Tires Italia S.p.A. ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme del Codice Etico, delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello e nei documenti integrativi, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da Goodyear Tires Italia S.p.A. ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con Goodyear Tires Italia S.p.A..

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall’instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell’interesse o a vantaggio di Goodyear Tires Italia S.p.A.. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da Goodyear Tires Italia S.p.A., anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per qualsivoglia motivo. 

7.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità alla legislazione applicabile, Goodyear Tires Italia S.p.A. informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti integrativi.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL Commercio vigente, applicato all’interno dell’azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi con i rappresentanti sindacali della sede legale e dell’unità locale di Assago. Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

1. la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l’adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
2. il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello e relativi Protocolli;
3. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell’attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al Modello ed al Codice Etico.
4. la violazione e l’elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
5. l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l’Organismo di Vigilanza.

Per i reati colposi, costituisce illecito disciplinare:

1. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una persona, ivi compreso l’autore della violazione.
2. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all’integrità fisica di una personale, ivi compreso l’autore della violazione.
3. Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l’autore della violazione.

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al predetto Contratto Collettivo, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa;
4) sospensione;
5) licenziamento.

In particolare, incorre nella sanzione disciplinare del:

- richiamo verbale o dell’ammonizione scritta o della multa o della sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice Etico. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti, i seguenti comportamenti: (i) l’inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; (ii) la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse da Goodyear Tires Italia S.p.A.; (iii) il mancato rispetto del Codice Etico, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello;
- licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza: (i) non esegua in via continuativa l’attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti);
- licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Goodyear Tires Italia S.p.A. di misure previste dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all’illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L’accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza dell’Amministratore Delegato, del Finance Director e dell’Human Resources Director, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231.

7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, Goodyear Tires Italia S.p.A. provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell’espletamento delle proprie funzioni;
- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di Goodyear Tires Italia S.p.A..

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Codice Etico fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L’accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza dell’Amministratore Delegato, del Finance Director e dell’Human Resources Director, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dall’incarico. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì adottare i provvedimenti rientranti nell’ambito delle proprie competenze, sentito il parere del Collegio Sindacale (ad esempio, la revoca delle deleghe e dei poteri).
Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell’espletamento delle proprie funzioni;
- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori di Goodyear Tires Italia S.p.A.. circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di Goodyear Tires Italia S.p.A..

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell’Organismo di Vigilanza, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei suoi doveri di sorveglianza, potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Il rispetto da parte di quanti che, a vario titolo, operano per Goodyear Tires Italia S.p.A. (partner, distributori, agenti, consulenti, collaboratori ecc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Codice Etico e del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l’eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevede la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte di Goodyear Tires Italia S.p.A., nei casi più gravi, o l’applicazione di penali, per le violazioni minori.

7.7 ULTERIORI MISURE

Resta salva la facoltà di Goodyear Tires Italia S.p.A. di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.